Sospensione del diniego di permesso di soggiorno per mancata valutazione delle osservazioni (TAR Molise n. 95 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, l’Amministrazione è tenuta a valutare espressamente le osservazioni presentate dall’istante a seguito della comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il diniego che non prenda in considerazione, neppure sinteticamente, tali osservazioni e la documentazione allegata – dalla quale emerga l’instaurazione di un rapporto di apprendistato professionale – è assistito da un fumus boni iuris adeguato ai fini della sospensione cautelare, dovendosi l’Amministrazione rideterminare sull’istanza con obbligo di motivato esame delle osservazioni medesime.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Campobasso aveva rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L’Amministrazione, prima di adottare il diniego, aveva comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. A fronte di tale comunicazione, l’istante aveva presentato osservazioni, allegando la documentazione comprovante l’instaurazione di un rapporto di apprendistato professionale, ivi inclusi il contratto di lavoro, le buste paga, il certificato di residenza e la comunicazione UNILAV. Il provvedimento di rigetto, tuttavia, non dava conto di alcuna valutazione di tali elementi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminata l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto sussistente un adeguato fumus boni iuris, rilevando come dal provvedimento impugnato non risultasse che l’Amministrazione avesse preso in considerazione, neppure sinteticamente, le osservazioni procedimentali presentate dal ricorrente. Tali osservazioni, corredate da documentazione specifica, erano idonee a dimostrare l’instaurazione di un rapporto di apprendistato professionale, circostanza che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare in modo espresso.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha osservato che l’esecuzione del provvedimento impugnato avrebbe privato il ricorrente di un titolo in grado di rendere legittima la sua presenza sul territorio nazionale, con conseguente pregiudizio grave e irreparabile nelle more del giudizio di merito.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento reiettivo, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, prendendo debitamente in esame le osservazioni procedimentali e la documentazione ad esse allegata. Il Collegio ha altresì fissato l’udienza pubblica di merito, compensando le spese di fase.
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Nota della Redazione
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