La delibera di un ente parco che tocca un marchio registrato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (TAR Molise n. 327 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice amministrativo, la controversia con cui il titolare di un marchio registrato impugna la deliberazione di un ente pubblico che dichiara il segno omonimo di interesse pubblico territoriale e istituisce un nome ad uso collettivo, assumendo la lesione del proprio diritto di proprietà industriale. La delibera, avente natura programmatica e insuscettibile di incidere autoritativamente su posizioni di destinatari determinati, non degrada il diritto soggettivo in interesse legittimo. La giurisdizione resta al giudice ordinario, ex art. 120 cod. proprietà ind., anche qualora si prospetti la nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21-septies legge n. 241/1990, atteso che l’assenza in astratto del potere non trasforma la situazione soggettiva del ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, operante nel settore oleicolo, esponeva di essere titolare esclusivo del marchio denominativo “Venafrum”, registrato presso l’UIBM nel febbraio 2026. Successivamente, l’Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro adottava la deliberazione n. 6/2026, con cui dichiarava il segno “Venafrum” di interesse pubblico territoriale e istituiva un omonimo nome ad uso collettivo. Il ricorrente diffidava l’Ente e chiedeva l’annullamento in autotutela; l’Ente, inizialmente disponibile al ritiro, con nota successiva confermava invece la piena efficacia dell’atto. Il ricorrente impugnava pertanto la delibera e la nota, deducendo, tra l’altro, la nullità per difetto assoluto di attribuzione e la lesione dei propri diritti di proprietà industriale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione e dalla controinteressata, ritenendo che la situazione giuridica azionata fosse il diritto di proprietà industriale vantato dal ricorrente sul marchio, che si assumeva leso dalla delibera impugnata. La delibera, di natura programmatica, non era suscettibile di incidere autoritativamente sulla sfera giuridica di destinatari determinati, “degradando” i relativi diritti in interessi legittimi. La controversia, avendo ad oggetto un rapporto paritetico in materia di proprietà industriale, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, per espressa previsione dell’art. 120 del d.lgs. n. 30/2005, che attribuisce la competenza ai tribunali indicati dal d.lgs. n. 168/2003.
Il Collegio ha escluso che la prospettazione della nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione potesse radicare la giurisdizione amministrativa, richiamando il consolidato principio per cui, in presenza di un diritto soggettivo, la nullità dell’atto non è in grado di trasformare la situazione giuridica in interesse legittimo oppositivo. La giurisdizione resta quindi al giudice ordinario.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con salvezza degli effetti della domanda in caso di riassunzione del giudizio entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese di lite sono state compensate per le peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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