Divieto di detenzione armi e giudizio di inaffidabilità del cacciatore (TAR Molise n. 288 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti è espressione di un’ampia discrezionalità amministrativa, finalizzata a prevenire l’abuso delle armi. La relativa valutazione di inaffidabilità del soggetto può fondarsi su fatti oggettivi, anche non costituenti reato o non ancora accertati in sede penale, purché sintomatici di un pericolo per l’incolumità pubblica. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica della non illogicità, della non irragionevolezza e dell’assenza di travisamento dei fatti, non potendo estendersi al merito della prognosi di non abuso.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto del Prefetto di Isernia che disponeva in via definitiva il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti. Il provvedimento traeva origine da una nota dei Carabinieri, dalla quale emergeva la partecipazione del ricorrente ad una battuta di caccia al cinghiale svoltasi in periodo non consentito e in un’area di protezione faunistica, nel corso della quale uno dei partecipanti era stato ferito da un colpo d’arma da fuoco. A seguito dell’episodio, il ricorrente era stato deferito all’Autorità giudiziaria per la violazione delle norme sulla protezione della fauna selvatica.
Con un unico e articolato motivo, il ricorrente deduceva il difetto di motivazione del decreto, la contraddittorietà interna, l’eccesso di potere, la carenza di proporzionalità e la mancata partecipazione al procedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, ricordando che gli artt. 11, 39 e 43 TULPS consentono la revoca della licenza o il divieto di detenzione per i soggetti che non diano affidamento di non abusare delle armi. Tali procedimenti sono connotati da un’ampia discrezionalità, che consente all’Amministrazione di valorizzare anche fatti isolati, purché significativi, e vicende personali non aventi rilevanza penale.
La Corte ha quindi richiamato il consolidato orientamento secondo cui il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, senza poter entrare nel merito della valutazione prognostica di non abuso. Ha inoltre precisato che l’Amministrazione può valutare il fatto ritenuto ostativo nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dall’esito del giudizio penale.
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio ha ritenuto il provvedimento impugnato assistito da un adeguato apparato motivazionale, per relationem al decreto cautelare. La misura si fondava su elementi oggettivi e convergenti: la partecipazione ad una battuta di caccia in luogo e periodo non consentiti, l’avvenuto ferimento di un partecipante e l’atteggiamento ostruzionistico tenuto da tutti i soggetti coinvolti nelle indagini. Tali circostanze, legittimamente desunte dalla nota dei Carabinieri, non erano state efficacemente contestate dal ricorrente.
La Corte ha poi respinto le censure relative alla mancata valutazione della personalità del ricorrente e alla presunta sproporzione della misura, rilevando la loro genericità e l’assenza di elementi concreti a supporto. Quanto alla dedotta violazione del diritto di difesa per la mancata partecipazione al procedimento, il TAR ha osservato che tale circostanza non costituiva un presupposto del provvedimento, limitandosi il decreto a rappresentare l’inerzia dell’interessato, che non aveva fornito alcuna allegazione difensiva, senza peraltro dimostrare di aver rappresentato all’Amministrazione l’impossibilità di farlo a causa del diniego di accesso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.