Annullato l’avviso orale basato su valutazione atomistica di precedenti penali (TAR Molise n. 264 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 è provvedimento connotato da ampia discrezionalità amministrativa, sicché non è configurabile come atto vincolato. La qualificazione del destinatario quale “persona pericolosa per la sicurezza e la tranquillità pubblica” richiede una valutazione unitaria e completa della sua personalità, che l’Amministrazione è tenuta a svolgere confrontandosi con tutti gli elementi favorevoli, quali lo stile di vita, l’inserimento lavorativo, il curriculum professionale e gli esiti assolutorii dei giudizi penali subiti. È illegittimo il provvedimento che si fondi su una valutazione atomistica e decontestualizzata, limitata alla mera elencazione acritica di procedimenti e denunce, senza esplicitare il nesso logico-prognostico tra i singoli episodi e la pericolosità attuale.
Il Fatto
Un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, indagato per presunte irregolarità urbanistiche e già coinvolto in procedimenti giudiziari per fatti connessi all’esercizio di funzioni di dirigente tecnico comunale, riceveva notifica di un provvedimento di avviso orale emesso dal Questore, che lo qualificava come persona pericolosa ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011. A fronte dell’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente per esercitare il diritto di difesa, la Questura opponeva un diniego. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, difetto di proporzionalità e sviamento. L’amministrazione resisteva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando come l’Amministrazione, nonostante l’ordinanza istruttoria, non avesse fornito elementi tali da giustificare la misura. Il provvedimento risultava basato su una valutazione generica, riferita a procedimenti penali tutti conclusi con proscioglimenti, senza che fossero integrati i caratteri normativi della “dedizione ad attività delittuose”.
La motivazione dell’avviso orale si risolveva in una mera elencazione di procedimenti e denunce, omettendo: di esplicitare il nesso logico-prognostico tra gli episodi e la pericolosità attuale; di valutare le sentenze di assoluzione; di considerare il profilo professionale e l’inserimento sociale del ricorrente, elementi rilevanti nel giudizio di pericolosità. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza che censura la valutazione atomistica e decontestualizzata, che si limiti a valorizzare il database delle forze di polizia o a recepire segnalazioni private, richiedendo invece una valutazione unitaria della personalità.
Il Collegio ha altresì precisato che l’avviso orale non è atto vincolato, essendo invece esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, con la conseguenza che l’omessa valorizzazione degli elementi favorevoli al destinatario inficia la legittimità del provvedimento. L’amministrazione avrebbe dovuto confrontarsi con tutti gli elementi contrari alla pericolosità, tra cui lo stile di vita, l’incarico professionale e gli esiti assolutorii dei giudizi.
È stato infine ravvisato l’eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici: l’illogicità manifesta per l’equiparazione della mera iscrizione nel registro degli indagati a prova di pericolosità; la violazione del principio di proporzionalità, mancando una pericolosità qualificata o generica; lo sviamento di potere, per la trasformazione della misura preventiva in sanzione anticipata fondata sul sospetto. Il ricorso è stato accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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