Cessazione accoglienza al riconoscimento della protezione internazionale (TAR Molise n. 256 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le misure di accoglienza accordate al richiedente protezione internazionale ai sensi del d.lgs. n. 142/2015 cessano automaticamente e in via vincolata al positivo riconoscimento della protezione internazionale. In tale evenienza l’Amministrazione non è gravata da alcun puntuale onere valutativo o motivazionale, essendo sufficiente l’indicazione della decisione di riconoscimento quale fatto integrante l’ipotesi di cessazione. La natura automatica della cessazione determina altresì il difetto di un onere di valutazione della situazione di vulnerabilità del beneficiario ai fini del prosieguo delle misure nel sistema di accoglienza ordinario.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero già ospite presso un centro di accoglienza straordinaria, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura aveva disposto la cessazione delle misure di accoglienza in seguito al riconoscimento della protezione speciale. Il ricorso censurava la mancata e carente motivazione del provvedimento, deducendo l’illegittima frettolosità dell’Amministrazione, la quale, a giudizio del ricorrente, non avrebbe consentito di valutare la possibilità del suo inserimento in un progetto territoriale del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), rimasto peraltro inerte sulla relativa segnalazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha respinto il ricorso in quanto infondato. Il Collegio ha rilevato come il gravame contestasse esclusivamente l’asserita mancata tempestività dell’inserimento nel sistema SAI, senza tuttavia dolersi della natura vincolata del provvedimento di cessazione, conseguente al riconoscimento della protezione internazionale.
Richiamato l’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015, la Corte ha ricordato che le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda di protezione, mentre la positiva conclusione del procedimento determina in via automatica la cessazione delle stesse. Tale regime non risulta modificato dagli interventi normativi successivi, che non hanno introdotto innovazioni sul punto.
La cessazione delle misure rappresenta, pertanto, una conseguenza rigidamente vincolata alla decisione che definisce il procedimento di protezione, con la conseguenza che sull’Amministrazione non incombeva alcun puntuale onere valutativo o motivazionale in ordine alla situazione di vulnerabilità del ricorrente, essendo sufficiente l’indicazione del fatto integrante l’ipotesi di cessazione. Il provvedimento è stato quindi ritenuto legittimamente assunto, così come legittimo è stato considerato il comportamento dell’Amministrazione, la quale aveva tempestivamente richiesto al Servizio Centrale l’inserimento dell’interessato in un progetto territoriale SAI, escludendo ogni ipotesi di illegittima inerzia. Le spese sono state compensate per giustificati motivi.
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Nota della Redazione
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