Conversione permesso stagionale e sostituzione del datore di lavoro dopo il ritardo dell’Amministrazione (TAR Molise n. 232 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato è illegittimo per eccesso di potere quando l’Amministrazione, dopo un ritardo abnorme nel concludere il procedimento, non valuta la circostanza sopravvenuta della sostituzione del datore di lavoro originariamente indicato con un nuovo rapporto di lavoro stabile. L’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 impone alla Pubblica Amministrazione di tenere conto delle sopravvenienze determinate dalla propria inerzia, non potendo applicare meccanicamente le conseguenze negative di una situazione che essa stessa ha contribuito a creare. In sede di riesame, l’Amministrazione deve individuare lo strumento più idoneo a consentire la regolarizzazione dello straniero, valutando anche il permesso per attesa occupazione interpretato estensivamente.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno stagionale, presentava in data 18 aprile 2023 istanza di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, indicando un datore di lavoro. Avverso l’inerzia dell’Amministrazione, proponeva ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.
In data 13 gennaio 2025, lo Sportello Unico per l’Immigrazione rigettava la domanda per la presunta incapacità reddituale del datore di lavoro originario. Nelle more, il ricorrente aveva però stipulato un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato con un diverso datore, a condizioni economiche più favorevoli. Avverso il rigetto, proponeva motivi aggiunti, deducendo il deficit istruttorio dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato adottato il provvedimento espresso, e ha accolto i motivi aggiunti, annullando il diniego di conversione.
Il Collegio ha valorizzato due elementi fattuali decisivi: l’abnorme ritardo dell’Amministrazione (dall’aprile 2023 al gennaio 2025) e la condotta diligente del ricorrente che, medio tempore, aveva reperito una nuova e stabile occupazione. La valutazione di legittimità non poteva prescindere da una considerazione complessiva della vicenda, come già anticipato in sede cautelare dal medesimo Tribunale.
L’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998 nulla dispone sulla facoltà del lavoratore di sostituire l’offerta originaria con una nuova, sopravvenuta nelle more della definizione della pratica. Nel silenzio della legge, una simile sostituzione non può ritenersi a priori preclusa in caso di durata indebitamente lunga del procedimento, tanto più quando il nuovo datore rafforzi la prospettiva di un stabile inserimento sociale del richiedente.
La tesi dell’Amministrazione sulla natura vincolata del rigetto è stata giudicata eccessivamente formalistica e contrastante con i principi di buona fede e leale collaborazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 19 del 2021. L’Amministrazione non può applicare meccanicamente le conseguenze negative di una situazione che la propria inerzia ha contribuito a determinare. La condotta del ricorrente, documentata in sede procedimentale, costituiva un elemento sopravvenuto che il SUI aveva il dovere di valutare.
Il Collegio ha infine precisato che l’Amministrazione, in sede di riesame, dovrà individuare lo strumento giuridico più idoneo alla regolarizzazione, che potrebbe essere il permesso per attesa occupazione, interpretato estensivamente, o altro titolo che tenga conto del valido contratto di lavoro. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
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