Rinunzia al ricorso ed estinzione del giudizio per atti endoprocedimentali (TAR Molise n. 213 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinunzia al ricorso, presentata dalla parte ricorrente, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., senza necessità di pronuncia nel merito. L’estinzione per rinunzia prescinde dall’esame delle questioni di merito e di illegittimità costituzionale sollevate, atteso che la volontà abdicativa della parte comporta la cessazione della materia del contendere. La compensazione delle spese di lite può essere disposta dal giudice in ragione della particolarità del caso, pur in presenza di una soccombenza virtuale della parte rinunziante.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava una serie di note della Regione Molise relative al procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico nel Comune di Portocannone, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. L’Amministrazione aveva chiesto integrazioni documentali e aveva rappresentato che l’impianto, non essendo qualificabile come “agrivoltaico avanzato” ai fini degli incentivi PNRR, avrebbe concorso al raggiungimento della soglia di saturazione regionale di 500 MW, prevista dall’art. 3, comma 2, della L.R. Molise n. 22/2009.
La società, in esito a un contenzioso precedentemente definito, proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasfuso in sede giurisdizionale a seguito di opposizione del controinteressato, deducendo la violazione dell’art. 3 della L.R. n. 22/2009, dell’art. 7 della L.R. n. 8/2022 e la mancata applicazione dell’esenzione per gli impianti agrivoltaici, con conseguente questione di legittimità costituzionale della normativa regionale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, preliminarmente, rileva che la società ricorrente ha depositato un atto di rinunzia formale al ricorso in data 23 aprile 2026. Tale manifestazione di volontà, non essendo stata accettata dalle altre parti costituite ai sensi dell’art. 85 cod. proc. amm., è idonea a produrre l’effetto estintivo del giudizio, in applicazione dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
La pronuncia di estinzione prescinde da ogni valutazione nel merito delle censure proposte, che risultano assorbite dalla sopravvenuta rinunzia. Il contenuto delle note impugnate e le questioni interpretative relative alla disciplina regionale sugli impianti agrivoltaici non vengono pertanto esaminate dal Collegio, restando assorbite anche le dedotte questioni di legittimità costituzionale.
Quanto alle spese di lite, la peculiarità della vicenda, caratterizzata da una successione di atti istruttori e dalla complessità delle questioni affrontate prima della rinunzia, giustifica la compensazione tra le parti.
Il Tribunale dichiara quindi estinto il giudizio per intervenuta rinunzia, con compensazione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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