Silenzio-inadempimento sull’istanza di permesso di soggiorno (TAR Molise n. 54 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare diretta all’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione su un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è priva di fumus boni iuris allorché, nelle more del giudizio, l’Amministrazione abbia adottato il provvedimento di rigetto dell’istanza, ponendo termine alla fase di inerzia. In tal caso, la verifica di legittimità dell’atto sopravvenuto deve essere condotta nell’ambito del giudizio di annullamento proposto con motivi aggiunti, che richiede la formulazione di censure specifiche e non meramente generiche, tanto più quando la contestazione dell’Amministrazione circa l’effettiva sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno non sia stata efficacemente superata dalla documentazione offerta dall’interessato. La genericità delle doglianze e la mancata produzione della prova richiesta inficiano il requisito cautelare, determinando il rigetto dell’istanza.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Nelle more del giudizio, la Questura di Isernia adottava il provvedimento di rigetto dell’istanza, qualificato come “inammissibilità ed il rifiuto dell’istanza”. Avverso tale atto l’interessato proponeva motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
In vista della camera di consiglio, l’Amministrazione resistente contestava l’effettiva assunzione del ricorrente. Su istanza della parte interessata, che chiedeva di acquisire la prova delle buste paga presso la datrice di lavoro al fine di confutare le deduzioni avverse, l’udienza veniva rinviata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti non risultasse sorretta da adeguati elementi di fumus boni iuris, in considerazione della genericità delle censure articolate dall’interessato e della circostanza che le stesse erano state oggetto di approfondite controdeduzioni da parte della difesa erariale.
Quanto alla domanda originaria di accertamento del silenzio, l’adozione del provvedimento di rigetto ha evidentemente determinato il venir meno dell’inerzia contestata, spostando l’oggetto del contendere sulla legittimità dell’atto amministrativo sopravvenuto.
Il Collegio ha, inoltre, dato atto che il ricorrente aveva ottenuto un rinvio della camera di consiglio per produrre documentazione comprovante l’effettiva assunzione. Tuttavia, in vista dell’udienza, alcuna documentazione è stata depositata, limitandosi la difesa a dichiarare genericamente che lo straniero non era nella condizione di fornire ulteriore documentazione, pur avendo posto in essere ogni adempimento di propria competenza.
Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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