Difetto istruttorio dell’ordinanza di demolizione per opere comprese nel condono (TAR Molise n. 180 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è illegittima laddove l’Amministrazione non svolga una sufficiente attività istruttoria circa la riconducibilità dell’opera al titolo edilizio in sanatoria, limitandosi a recepire acriticamente il verbale di contestazione. Il provvedimento repressivo deve individuare con precisione l’abuso sanzionato, senza riferimenti generici, e l’eventuale difformità rispetto al titolo può riguardare solo singole porzioni dell’edificio. In presenza di un permesso di costruire in sanatoria, l’Amministrazione che ritenga l’opera non conforme avrebbe dovuto procedere all’annullamento in autotutela del titolo ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, non già ordinarne la demolizione integrale. L’ordine demolitorio va circoscritto al ripristino dello stato autorizzato.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di una struttura circolare, realizzata in adiacenza ad un complesso edilizio, ritenuta trasformata da “smontabile ad uso temporaneo” in “stabile e permanente” in assenza di permesso di costruire. La società sosteneva che l’opera fosse stata regolarmente sanata con il permesso di costruire in sanatoria rilasciato all’esito del condono edilizio del 2004, come emergerebbe dalla documentazione tecnica versata agli atti del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando che l’ordinanza di demolizione era basata unicamente sul verbale della Polizia Municipale, senza che l’Ufficio Tecnico avesse condotto alcuna autonoma attività istruttoria sulla riconducibilità dell’opera alla pratica di condono. Il verbale era peraltro contraddittorio, avendo dapprima escluso che la struttura fosse indicata nel titolo in sanatoria e avendo poi riconosciuto che la relazione tecnica allegata alla domanda di condono la descriveva come “struttura smontabile in legno e ferro”.
La disamina delle tavole progettuali del condono ha dimostrato che l’intera struttura composta da due livelli, chiusi con vetrate e tompagnatura, e dalla copertura circolare in ferro e legno risultava specificamente rappresentata e assentita. L’Amministrazione avrebbe dovuto circoscrivere l’ordine di demolizione alla sola porzione non abilitata, senza sanzionare genericamente l’intera struttura, ed eventualmente ingiungere il ripristino dello stato autorizzato.
La Corte ha inoltre rilevato il difetto di istruttoria in ordine alla dedotta trasformazione della copertura da “smontabile” in “fissa”, non essendo stato accertato il tipo di ancoraggio al suolo né la natura delle verifiche effettuate. In presenza di un valido titolo in sanatoria, l’eventuale difformità avrebbe imposto il previo esercizio del potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Infine, il Tribunale ha riconosciuto la fondatezza della censura concernente la mancata considerazione delle osservazioni presentate dall’interessata, le quali già rappresentavano la riconducibilità dell’opera alla pratica di condono e avrebbero dovuto indurre a un approfondimento istruttorio. L’ordinanza è stata annullata e il Comune condannato alle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.