Accesso agli atti nei procedimenti tributari dopo la conclusione dell’iter (TAR Molise n. 177 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti di un procedimento tributario, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, è escluso solo durante la pendenza del procedimento medesimo, restando ammesso dopo la sua conclusione. L’esclusione non opera quando il procedimento si è concluso con l’adozione di provvedimenti definitivi, ancorché successivamente annullati in autotutela. L’interesse all’ostensione è qualificato, attuale e concreto se il contribuente deve conoscere gli atti e le informazioni del proprio fascicolo che hanno determinato l’attivazione dei meccanismi di controllo. La permanenza del potere di controllo sostanziale dell’Amministrazione finanziaria non esclude l’attualità dell’interesse all’accesso difensivo.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un credito d’imposta utilizzato in compensazione tramite modelli F24, vedeva sospesi e successivamente scartati i predetti modelli, con disconoscimento del credito. In data 23.09.2025 l’interessata presentava istanza di revoca/annullamento dei provvedimenti di scarto, accolta dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 27.10.2025. Nel frattempo, in data 07.10.2025, la società proponeva istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. legge n. 241/1990 per conoscere la documentazione istruttoria che aveva condotto al blocco e allo scarto dei modelli F24. L’Amministrazione comunicava il diniego in data 04.11.2025, qualificando gli atti come endoprocedimentali e sottratti all’accesso, e contestando la sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell’annullamento in autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, che qualificava il ricorso come strumentale all’acquisizione di prove in altro giudizio, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 19/2020 secondo cui l’accesso difensivo è esercitabile indipendentemente dai poteri istruttori del giudice civile.
Nel merito, il Collegio ha accolto il primo motivo di ricorso. L’art. 24, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 esclude l’accesso “nei procedimenti tributari”, ma la giurisprudenza ne circoscrive l’operatività alla sola fase di pendenza, ammettendo l’ostensione dopo la conclusione dell’iter, come chiarito da Cons. Stato, Sez. VII, n. 1979 del 2022 e TAR Umbria, Sez. I, n. 862/2025. Le stesse Disposizioni dell’Agenzia delle Entrate del 2020 prevedono l’esclusione solo “fino alla conclusione” del procedimento tributario.
Nel caso di specie il procedimento si era concluso con l’adozione dei provvedimenti di scarto, cosicché l’esclusione non poteva operare. Quanto all’eccezione di carenza di interesse per l’intervenuto annullamento in autotutela, il Tribunale ha ritenuto permanente la sussistenza di un interesse qualificato, attuale e concreto del contribuente a conoscere gli atti del proprio fascicolo. Il rischio di un successivo controllo sostanziale da parte dell’Amministrazione, riconosciuto dalla stessa difesa erariale, rende attuale l’interesse all’accesso difensivo.
Il Collegio ha infine respinto la tesi del mero errore materiale nel richiamo alla lett. b) anziché alla lett. c) dell’art. 15, comma 2, delle Disposizioni, invocata dall’Amministrazione, in quanto una valorizzazione in tal senso contrasterebbe con il divieto di motivazione postuma dei provvedimenti amministrativi.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.