Deficit istruttorio e omesso avviso di avvio del procedimento: annullata l’ordinanza di rimozione arredi (TAR Molise n. 136 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per deficit istruttorio e violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, l’ordinanza con cui il Comune ingiunge al privato la rimozione di arredi e la riapertura di un accesso su un’area della cui natura pubblica o privata si controverta, quando l’Amministrazione fondi la propria decisione esclusivamente su elementi catastali e cartografici (colorazione delle mappe, assenza di particella) senza svolgere alcuna verifica sui titoli di proprietà. L’omesso avviso di avvio del procedimento assume rilievo lesivo concreto proprio perché preclude al privato di rappresentare all’Amministrazione, prima della decisione, gli elementi documentali a sostegno della propria tesi, che avrebbero potuto quantomeno imporre un approfondimento istruttorio.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare all’interno di un complesso edilizio, aveva occupato un’area esterna, da lei qualificata come cortile di propria pertinenza, posizionandovi tavolini e sedie. Il Comune, sulla base di un verbale di sopralluogo che escludeva la natura privata dell’area in ragione di elementi esclusivamente catastali e della conformazione del Piano Regolatore, aveva adottato un’ordinanza di rimozione degli arredi e di ripristino del passaggio, previa rimozione del dispositivo di chiusura. La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo, tra l’altro, il difetto di istruttoria e la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, che le avrebbe impedito di esibire i propri titoli di proprietà.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ravvisando l’assorbente fondatezza dei primi due motivi. In primo luogo, il Collegio ha rilevato come il provvedimento fosse stato adottato sulla base di un verbale di sopralluogo che si era limitato a constatare la colorazione bianca dell’area nelle mappe catastali e del P.R.G., l’assenza di “graffatura” a particelle limitrofe e il mancato rinvenimento, negli archivi comunali, di atti che ne attestassero la proprietà pubblica. Pur non essendo stato trovato alcun titolo a sostegno della tesi comunale, il tecnico aveva concluso per la natura pubblica del bene.
La Corte ha poi sottolineato come, anche a voler qualificare il verbale come atto di polizia giudiziaria, come sostenuto dalla difesa comunale, l’Amministrazione non avesse comunque svolto alcuna autonoma attività istruttoria, fondando la propria decisione su un documento comunque estraneo al procedimento. La conferma del deficit è stata rinvenuta nella deposizione resa dal tecnico nel giudizio penale instaurato nei confronti della ricorrente, nella quale lo stesso ha ammesso di non aver mai visionato i titoli di proprietà e di non poter escludere che, ove li avesse avuti a disposizione, avrebbe dovuto svolgere ulteriori approfondimenti.
Da tale carenza istruttoria è derivata, ad avviso del Collegio, anche la fondatezza della censura relativa alla omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. I titoli di proprietà che la ricorrente avrebbe potuto produrre, ove tempestivamente avvisata, costituivano, infatti, materiale istruttorio rilevante, idoneo quantomeno a porre in dubbio la natura pubblica delle aree e a imporre all’Amministrazione ulteriori verifiche. L’ordinanza è stata pertanto annullata, con assorbimento del residuo motivo di gravame, e il Comune è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.