La CILA non sana la difformità dalla SCIA e l’ordine di demolizione prevale (TAR Molise n. 132 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata per opere di completamento interno di un manufatto non è idonea a integrare i contenuti di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire, né a sanare ex post la difformità tra l’intervento rappresentato negli elaborati progettuali e quello realmente realizzato. Ove la SCIA abbia rappresentato come di proprietà della “stessa ditta” la parete in adiacenza alla quale edificare, laddove invece essa appartenga a un terzo, l’opera realizzata in violazione delle distanze legali di cui all’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 è abusiva e l’amministrazione può legittimamente irrogare l’ordinanza di demolizione, senza dover preventivamente annullare in autotutela il titolo edilizio. Le distanze prescritte dal D.M. n. 1444/1968 costituiscono limite inderogabile dalla legislazione regionale sul c.d. piano casa, che pure preveda la deroga agli strumenti urbanistici, in quanto normativa statale di principio.
Il Fatto
La proprietaria di un’abitazione realizzava, sul terrazzo pertinenziale al piano primo, una veranda con copertura fotovoltaica, in forza di una SCIA alternativa al permesso di costruire presentata nel 2022, che indicava negli elaborati grafici la parete confinante come di proprietà della “stessa ditta”. All’esito di un esposto della vicina, il sopralluogo della polizia locale accertava che la veranda era stata realizzata in aderenza a una parete finestrata di proprietà di un terzo, a distanza inferiore a quella legale, e contestava numerose difformità rispetto al progetto assentito.
L’amministrazione comunale, dopo l’avvio del procedimento, adottava un’ordinanza di demolizione. Nel frattempo, la proprietaria presentava una CILA per la realizzazione di locali interni alla tettoia, che il Comune non accettava. La proprietaria impugnava sia la nota di non accettazione della CILA sia l’ordinanza di demolizione, deducendo, tra l’altro, l’illegittimità dell’azione amministrativa per mancato esercizio dell’autotutela sulla SCIA e la tardività dell’intervento repressivo.
La Motivazione della Corte
Il TAR, previa riunione dei ricorsi per connessione, ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione e dichiarato improcedibile quello avverso la nota di non accettazione della CILA. Il Collegio ha anzitutto chiarito che la vicenda non riguarda la rimozione degli effetti di una SCIA, ma la repressione di opere realizzate in difformità dal titolo: la SCIA del 2022 aveva rappresentato un intervento tra pareti di proprietà della stessa ditta, mentre l’opera è stata eseguita violando la distanza di dieci metri dalla parete finestrata della vicina, prescritta dal D.M. n. 1444/1968. La difformità tra il progettato e il realizzato rendeva legittima l’adozione dell’ordinanza demolitoria, senza necessità di previo annullamento in autotutela della segnalazione.
Quanto alla CILA del 2024, il Tribunale ha escluso che essa potesse valere a integrare la SCIA del 2022 o a sanare la difformità: la CILA concerneva mere opere di completamento interno e presupponeva l’avvenuta conformità dell’edificazione alla SCIA, circostanza non ricorrente. Per sanare la difformità, l’interessata avrebbe dovuto presentare una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, rappresentando apertamente la non veridicità del dato progettuale. La mera allegazione in CILA di una planimetria aggiornata, che correggesse la dicitura “stessa ditta” in “proprietà Ricciardi”, non poteva ex post rendere conforme un’opera già realizzata in violazione delle distanze.
Il Collegio ha poi escluso la fondatezza delle censure relative alla tardività e all’illegittimità dell’autotutela. Ha richiamato l’interpretazione giurisprudenziale secondo cui l’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 contempla due distinte ipotesi: le false rappresentazioni dei fatti, per le quali non è richiesto l’accertamento penale, e le dichiarazioni sostitutive false o mendaci. Nel caso di specie, la planimetria che indicava la parete come di proprietà della “stessa ditta” costituiva una falsa rappresentazione dei fatti idonea a superare il termine di dodici mesi, essendo venuta meno ogni posizione di affidamento legittimo. Il termine di decorrenza del potere doveva comunque individuarsi nella scoperta della violazione, avvenuta con l’esposto e il sopralluogo, e non già nella presentazione della SCIA.
Infine, il Tribunale ha ritenuto insuperabile e assorbente il profilo della violazione delle distanze. L’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 prescrive la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate, trattandosi di limite non derogabile dalla legislazione regionale sul piano casa, la cui disciplina espressamente fa salvi i limiti stabiliti dalla normativa nazionale. Poiché l’eventuale arretramento del manufatto alla distanza legale ne avrebbe comportato l’annientamento integrale, l’ordinanza di demolizione si è rivelata legittima, restando assorbiti gli ulteriori motivi di censura avverso l’atto plurimotivato. Il ricorso avverso la non accettazione della CILA è stato conseguentemente dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
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Nota della Redazione
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