Cessazione della materia del contendere per silenzio-inadempimento nel pubblico impiego (TAR Molise n. 107 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla pubblica amministrazione su un’istanza di trasferimento del dipendente e di condanna alla pronuncia su di essa diviene priva di oggetto quando, medio tempore, l’amministrazione abbia stipulato con l’interessato un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato che satisfi l’interesse sotteso alla richiesta; in tal caso il giudice dichiara, con sentenza non definitiva, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 36, co. 2, cod. proc. amm., rimettendo la decisione sulle spese al definitivo e rinviando la trattazione delle domande di annullamento degli atti impugnati all’udienza pubblica.
Il Fatto
Un dirigente veterinario dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASREM) aveva presentato un’istanza di trasferimento/mobilità, rimasta priva di riscontro. A fronte di tale inerzia, il ricorrente aveva impugnato la delibera con cui l’azienda aveva disposto l’assunzione a tempo indeterminato di ulteriori unità nel medesimo profilo professionale, attraverso una procedura di stabilizzazione, senza aver preventivamente concluso il procedimento sulla sua richiesta di mobilità.
Il ricorrente aveva altresì chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla propria istanza e la condanna della stessa a provvedere espressamente. All’esito dell’udienza camerale del 22.10.2025, il Tribunale aveva respinto l’istanza cautelare e fissato l’udienza di merito per il 10.6.2026.
La Motivazione della Corte
In vista dell’udienza camerale dell’11 marzo 2026, riservata alla sola trattazione della domanda di accertamento del silenzio-inadempimento, la resistente ASREM ha depositato il contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato sottoscritto con il ricorrente, dimostrando di aver superato l’inerzia originariamente contestata.
Il Tribunale ha rilevato che costituisce principio consolidato quello secondo cui la proposizione di una domanda ai sensi degli artt. 117 e 117-bis cod. proc. amm. è finalizzata a ottenere una pronuncia che accerti l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e, all’occorrenza, la condanni a farlo. Il collegio ha quindi osservato che l’interesse azionato dal ricorrente era rivolto a ottenere un provvedimento espresso sulla propria istanza di trasferimento.
La stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale fatta valere con la domanda di silenzio-inadempimento, rendendo superfluo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna dell’amministrazione. La declaratoria di cessazione della materia del contendere si impone, pertanto, in conformità all’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., atteso che la domanda non può più essere decisa nel merito.
Con sentenza non definitiva, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di accertamento del silenzio-inadempimento, rinviando alla pubblica udienza del 10 giugno 2026 la discussione del merito delle restanti domande di annullamento degli atti impugnati, con spese al definitivo.
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Nota della Redazione
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