Ottemperanza al giudicato sul diritto alla carta docente dei docenti precari (TAR Molise n. 69 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario che condannano la pubblica amministrazione a un obbligo di dare, come nel caso del riconoscimento del beneficio della card docente a favore dei docenti precari. A tal fine, la notifica della copia autentica della sentenza alla controparte è sufficiente a costituire il titolo esecutivo, non essendo più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva a seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.Lgs. n. 149/2022. In caso di inadempienza dell’amministrazione, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta che provveda in luogo di essa, senza che ciò escluda l’eventuale futura applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a..
Il Fatto
La sentenza del Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, aveva riconosciuto a un docente precario il diritto al beneficio della c.d. carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, non appellata, era passata in giudicato.
Ritenendo l’amministrazione inadempiente, il docente proponeva ricorso per ottemperanza al TAR, chiedendo l’adempimento dell’obbligo e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso. La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, rientra tra i titoli eseguibili tramite il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., volto a garantire l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Il Collegio ha poi verificato la corretta notifica del titolo esecutivo, avvenuta in copia conforme all’indirizzo PEC dell’amministrazione. Ha richiamato le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ., introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022 e modificate dalla L. n. 197/2022, in base alle quali, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario, non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva ma è sufficiente una copia attestata conforme all’originale, ritenendo quindi la modalità adottata dal ricorrente conforme alle nuove formalità.
Nel merito, il TAR ha accertato che l’importo richiesto a titolo di capitale corrisponde a quanto statuito nella sentenza e ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 40 giorni.
Inoltre, accogliendo l’istanza del ricorrente, ha nominato fin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale del Ministero preposto alla direzione competente, che dovrà provvedere in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione. Il Collegio ha infine ritenuto di non applicare la sanzione pecuniaria di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., riservandosi una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione con il commissario.
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Nota della Redazione
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