Permessi ex art. 33 legge n. 104/1992 e obbligo motivazionale nella valutazione dell’istanza di trasferimento (TAR Molise n. 8 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame di un’istanza di trasferimento di un militare che alleghi la necessità di assistere un familiare disabile, l’Amministrazione è tenuta a pronunciarsi espressamente anche sulla domanda formulata in via di subordine ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 5, legge n. 104/1992. La circostanza che l’istante usufruisca già dei permessi previsti dalla predetta disposizione, se dedotta dall’Amministrazione a sostegno del diniego, deve essere comprovata in giudizio; in mancanza, il provvedimento negativo è affetto da difetto istruttorio e motivazionale. La relativa censura è idonea a fondare il fumus boni iuris ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, con conseguente riesame della posizione dell’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, impugnava il provvedimento di diniego alla richiesta di trasferimento definitivo dal reparto di appartenenza alla Legione Carabinieri Campania, per l’impiego presso reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Benevento, avanzata ai sensi dell’art. 398 R.G.A..
Nel ricorso, parte ricorrente censurava gli atti Impugnati deducendo, con il secondo mezzo, la violazione dell’art. 33, commi 3 e 5, della legge n. 104/1992, per non essersi l’Amministrazione pronunciata sulla richiesta di trasferimento formulata in via di subordine. Il diniego impugnato era stato preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha incentrato la propria valutazione cautelare esclusivamente sul secondo motivo di ricorso, rilevando come l’Amministrazione resistente, nelle proprie difese, avesse rappresentato che il ricorrente usufruisse attualmente dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992.
Tale circostanza, tuttavia, non è stata documentata in giudizio dall’Amministrazione e, all’odierna udienza camerale, è stata altresì smentita dai difensori del ricorrente. Il Collegio ha pertanto ritenuto che, quanto meno con riferimento al profilo relativo alla mancata pronuncia sulla domanda subordinata, sussista il fumus boni iuris del dedotto difetto istruttorio e motivazionale.
La decisione si fonda sul principio per cui l’Amministrazione, quando è investita di un’istanza che prospetta anche una domanda in via di subordine ai sensi della richiamata normativa, non può limitarsi a valutare la sola domanda principale, ma è tenuta a esaminare e a motivare espressamente anche l’istanza subordinata, tanto più quando questa attenga a situazioni giuridiche soggettive qualificate dalla legge.
In accoglimento dell’istanza cautelare, il Tribunale ha disposto il riesame della posizione di parte ricorrente nei limiti e termini di cui in motivazione, fissando per la prosecuzione della trattazione della domanda cautelare l’udienza camerale del 27 maggio 2026, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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