Avviso orale legittimo con semplici sospetti motivati (TAR Molise n. 50 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale ex art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 ha natura monitoria e finalità preventiva, sicché non presuppone l’accertamento di reati né la prova della pericolosità sociale del destinatario, potendo fondarsi su meri sospetti, purché sorretti da elementi di fatto circostanziati e da adeguata motivazione. Il giudizio di pericolosità deve essere valutato con discrezionalità ampia dall’autorità di polizia, con sindacato del giudice amministrativo limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Il provvedimento che non contenga le prescrizioni di cui all’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011 non comprime la libertà personale, limitandosi a intimare una condotta conforme alla legge. L’estinzione del reato per messa alla prova non esclude la commissione del fatto e non impedisce all’autorità amministrativa di valutarne la rilevanza indiziaria.
Il Fatto
Il Questore di Campobasso adottava nei confronti del ricorrente l’avviso orale ex art. 3 del d.lgs. n. 159/2011, ritenendolo socialmente pericoloso sulla base di una pluralità di precedenti penali, procedimenti e segnalazioni di polizia. L’interessato, ricevuto il verbale di intimazione dei Carabinieri, che riportava anche le prescrizioni limitative di cui all’art. 3, comma 4, del decreto, impugnava il provvedimento deducendo l’insussistenza dei presupposti e il difetto di motivazione in punto di attualità e gravità della pericolosità. Con successivi motivi aggiunti contestava il verbale di intimazione del 12 settembre 2022, con cui i Carabinieri avevano rettificato il precedente, eliminando le prescrizioni erroneamente indicate.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha in primo luogo disposto l’estromissione della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, rilevando la carenza di legittimazione passiva: il verbale di intimazione svolge funzione meramente conoscitiva del provvedimento questorile, che costituisce l’unico atto lesivo impugnato. Ha poi dichiarato improcedibile il motivo di ricorso incentrato sulle prescrizioni dell’art. 3, comma 4, risultando le stesse mai impartite dal Questore e caducate con la rettifica del verbale.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l’avviso orale è misura monitoria che non richiede la prova di reati, ma soltanto sospetti qualificati da elementi di fatto e adeguatamente motivati. La valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza è espressione di ampia discrezionalità, censurabile solo per manifesta illogicità.
La Corte ha quindi scrutinato gli elementi posti a base del provvedimento: le condanne e i procedimenti penali, anche per fatti commessi in minore età, e la refrattarietà al ravvedimento emersa dall’interruzione dei lavori socialmente utili e dall’abituale frequentazione di soggetti gravati da precedenti. Ha escluso che il successivo proscioglimento per i reati di ricettazione e riciclaggio infici la legittimità dell’atto, essendo la pericolosità valutata al momento dell’adozione. Ha altresì precisato che l’estinzione per esito positivo della messa alla prova delle imputazioni minorili non equivale ad accertamento di innocenza, ben potendo dette pronunce fondare l’autonomo giudizio amministrativo.
Il Tribunale ha infine ritenuto non irragionevole la valutazione di attualità della pericolosità, rimasta indimostrata la dedotta intervenuta maturazione del ricorrente, e ha respinto l’istanza istruttoria per l’infondatezza dei motivi di gravame, compensando le spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.