Sostegno scolastico: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Molise n. 45 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno scolastico per un determinato anno, quando l’amministrazione, in esecuzione di un’ordinanza cautelare favorevole, abbia già integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente e l’anno scolastico oggetto del contendere sia nel frattempo terminato. L’eventuale interesse alla pronuncia per finalità conformative sugli anni successivi deve essere specificamente allegato dalla parte ricorrente e resta escluso quando il nuovo provvedimento per l’annualità successiva abbia già riconosciuto la copertura integrale del fabbisogno di sostegno.
Il Fatto
I genitori di una minore gravemente disabile, riconosciuta “portatrice di handicap in condizioni di gravità” ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, impugnavano il provvedimento con cui il Dirigente scolastico aveva assegnato alla figlia, per l’anno scolastico 2024/2025, solo 18 ore settimanali di sostegno, a fronte delle 30 ore richieste dal Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) per garantire la copertura dell’intero orario di frequenza scolastica.
Dopo il rigetto dell’istanza cautelare da parte del TAR, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 293 del 22.01.2025, accoglieva l’appello cautelare, rilevando che il G.L.O. aveva già concluso per la copertura totale delle ore di sostegno. In esecuzione di tale pronuncia, l’Ufficio Scolastico Regionale comunicava l’assegnazione della copertura totale delle ore di sostegno pari alla frequenza scolastica.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., rilevando d’ufficio la questione ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. La nuova determinazione amministrativa adottata in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato è stata ritenuta satisfattiva della pretesa sostanziale dei ricorrenti per l’anno scolastico 2024/2025.
Il Collegio ha precisato che l’efficacia temporale degli atti impugnati era limitata al solo anno scolastico 2024/2025, ormai concluso, con conseguente venir meno dell’interesse all’annullamento. Ha inoltre escluso che potesse residuare un interesse alla decisione per finalità conformative sugli anni successivi, in assenza di specifica allegazione della parte ricorrente e considerato che il verbale del G.I.T. per l’anno scolastico 2025/2026 aveva già assegnato alla minore un numero di ore di sostegno pari a 30 ore settimanali.
La particolarità della vicenda ha infine giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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