La valutazione delle offerte tecniche è sindacato pieno ma non sostitutivo (TAR Veneto n. 1711 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle offerte tecniche costituisce esercizio di discrezionalità tecnica insindacabile dal giudice amministrativo salvo che sia affetta da manifesta illogicità, irrazionalità o errori di fatto. Il sindacato del giudice è pieno, penetrante ed effettivo, ma non sostitutivo: egli può ripercorrere l’iter logico seguito dalla commissione per verificarne la ragionevolezza e la coerenza, ma non può sovrapporre il proprio apprezzamento tecnico a quello dell’organo amministrativo quando il risultato raggiunto rientri tra quelli resi possibili dall’opinabilità della scienza. La previsione di sub-criteri e sub-punteggi costituisce facoltà, non obbligo, della stazione appaltante ai sensi dell’art. 108, comma 7, d.lgs. n. 36/2023, purché la trasparenza sia garantita da criteri motivazionali e da giudizi analitici.
Il Fatto
Ve.La s.p.a. indiceva una procedura aperta per l’affidamento in concessione, per 60 mesi, dell’utilizzo per fini pubblicitari degli spazi espositivi presenti negli approdi e pontili delle linee di navigazione ACTV, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il disciplinare prevedeva due criteri discrezionali di valutazione dell’offerta tecnica: manutenzione e pulizia degli impianti e rimozione degli impianti in caso di manutenzione dell’approdo.
All’esito delle operazioni di gara risultava prima classificata IGPDecaux s.p.a., con 99,61 punti, seconda Urban Vision s.p.a., con 93,56 punti. La ricorrente, seconda in graduatoria, impugnava l’aggiudicazione, contestando la valutazione dei punteggi attribuiti dalla commissione per entrambi i criteri e la genericità dei criteri di valutazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama i consolidati principi in materia di sindacato sulle valutazioni tecniche della commissione di gara: si tratta di apprezzamento connotato da discrezionalità tecnica, insindacabile salvo manifesta illogicità. Il controllo del giudice è pieno e può estendersi alla verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche, ma non può tradursi in una sostituzione del proprio giudizio a quello dell’amministrazione, quando la valutazione risulta corretta nell’applicazione della regola tecnica al caso concreto.
Quanto al criterio della rimozione degli impianti, la Corte ritiene infondata la censura sulla tempistica di sei ore offerta dall’aggiudicataria, ritenuta irrealistica dalla ricorrente. La commissione aveva motivato la preferenza valorizzando la rapidità di risposta e il minor impatto sull’utenza, in coerenza con i criteri motivazionali del disciplinare. L’offerta della controinteressata risultava suffragata da elementi concreti — struttura operativa organizzata, accordi con fornitori locali, tecnologia plug&play — idonei a giustificare l’impegno assunto.
In relazione al criterio della manutenzione, il Collegio esclude profili di illogicità manifesta nella valutazione che aveva premiato il sistema manutentivo dell’aggiudicataria, caratterizzato da verifiche quotidiane, monitoraggio da remoto e tempi di intervento contenuti. Le censure della ricorrente valorizzavano singoli aspetti della propria offerta — pellicole protettive, frequenze settimanali — senza evidenziare macroscopici vizi logici delle valutazioni, risolvendosi nella richiesta di sostituire il proprio apprezzamento tecnico a quello della commissione.
La Corte rigetta altresì la censura relativa alla genericità dei criteri di valutazione: l’art. 108, comma 7, d.lgs. n. 36/2023 attribuisce alla stazione appaltante la facoltà, non l’obbligo, di prevedere sub-criteri e sub-punteggi. Nel caso di specie, la trasparenza era garantita dalla presenza di criteri motivazionali nel disciplinare e dalla formulazione, per ogni criterio, di giudizi analitici oltre che numerici. Infondata anche la censura sui verbali motivati in modo apparente, avendo la commissione espresso giudizi analitici coerenti con i parametri di gara.
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Nota della Redazione
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