Revoca del nulla osta per errore sul numero delle assunzioni (TAR Veneto n. 1693 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato è illegittimo per difetto di istruttoria quando l’Amministrazione recepisca acriticamente il parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro fondato su una capacità economica ritenuta insufficiente a fronte di un numero di assunzioni errato, sensibilmente superiore a quello indicato nell’asseverazione del professionista, regolarmente trasmessa nel corso del contraddittorio procedimentale. L’errore sul numero dei lavoratori da assumere vizia la valutazione della capacità economica, che ne costituisce il presupposto logico-giuridico. In tema di domande di nulla osta presentate per cittadini di Stati ad elevato rischio di documentazione contraffatta, ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 145/2024, l’efficacia del nulla osta già rilasciato è sospesa fino alla conferma del positivo espletamento delle verifiche da parte dell’Ispettorato; la revoca resta comunque subordinata a un’istruttoria corretta e completa.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale presentava istanza per il rilascio di un nulla osta al lavoro stagionale in favore di un cittadino extracomunitario, ottenendo il titolo nel luglio 2023. Nel 2024 l’Amministrazione avviava il procedimento di revoca, evidenziando come l’attività esercitata non rientrasse tra quelle contemplate dal decreto flussi e come la sua dimensione non fosse adeguata a giustificare le numerose assunzioni richieste. Nel contraddittorio, il ricorrente precisava di aver richiesto l’assunzione di soltanto sei lavoratori, trasmettendo l’asseverazione di un professionista abilitato.
Nonostante ciò, lo Sportello Unico per l’Immigrazione emanava un nuovo avviso di avvio del procedimento sulla base del parere ostativo dell’Ispettorato, che rilevava l’insufficienza della capacità economica a coprire il costo delle assunzioni. Il provvedimento di revoca veniva quindi adottato nell’ottobre 2025, facendo riferimento alla necessità di assumere sessanta lavoratori.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato la tardività e l’inutilizzabilità della documentazione prodotta dall’Amministrazione in prossimità dell’udienza, oltre il termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.
Nel merito, la censura relativa al difetto di istruttoria è stata ritenuta fondata. Il provvedimento di revoca si fondava sul parere dell’Ispettorato che aveva valutato la capacità economica del ricorrente in relazione all’assunzione di sessanta lavoratori. Tuttavia, la documentazione versata in atti dimostrava che il datore di lavoro aveva richiesto soltanto sei assunzioni, come attestato nell’asseverazione trasmessa sia allo Sportello Unico sia all’Ispettorato. Il numero di sessanta era, quindi, errato, pari al decuplo di quello effettivo.
La circostanza che l’Ispettorato e lo Sportello Unico avessero ricevuto tale documentazione imponeva di tenerne conto; recependo acriticamente il parere viziato, l’Amministrazione ha illegittimamente revocato il nulla osta. La Corte ha così accolto il ricorso, annullando il provvedimento per difetto di istruttoria.
Quanto alla seconda censura, relativa alla violazione dell’art. 44, comma 1, d.l. n. 73/2022, il Collegio ha ricostruito la cornice normativa. L’art. 3 d.l. n. 145/2024 ha sospeso l’efficacia dei nulla osta già rilasciati per i lavoratori di Paesi ad alto rischio, tra cui il Bangladesh, fino al positivo espletamento delle verifiche demandate all’Ispettorato. Poiché il nulla osta era stato rilasciato prima dell’entrata in vigore del decreto ma il visto non era ancora stato emesso, la sua efficacia era sospesa. La revoca resta, comunque, subordinata a una corretta istruttoria e all’esito delle verifiche prescritte.
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Nota della Redazione
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