Ottemperanza per la carta docente del docente di ruolo: ordine al Ministero di accreditare € 2.000,00 (TAR Veneto n. 1641 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni rimaste ineseguite di una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, qualora queste impongano alla pubblica Amministrazione un obbligo di conformarsi al decisum. La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente di ruolo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e condanna il Ministero all’accredito della somma prevista costituisce titolo idoneo per l’intrapresa dell’azione di ottemperanza. L’Amministrazione, rimasta contumace, che non dimostri alcun adempimento, è tenuta a dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato dal giudice; per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora un Commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma complessiva di € 2.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996 senza che il Ministero avesse ottemperato, la ricorrente proponeva dinanzi al TAR Veneto ricorso per l’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto ha ritenuto il ricorso ammissibile, accertando la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della pronuncia, attestato dalla relativa dichiarazione dell’ufficio competente, e l’avvenuta notifica della sentenza al Ministero con il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996.
Quanto alla giurisdizione, il Collegio ha precisato che l’azione di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., è prevista “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”, con la conseguenza che nessun dubbio sussiste sull’appartenenza di una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato al novero dei titoli azionabili con tale rimedio.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato: il Ministero, non costituitosi, non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostogli dal giudicato. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, provvedendo all’accredito sulla Carta docente della somma di € 2.000,00, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e subdelega, che dovrà provvedere direttamente all’adempimento su istanza della parte ricorrente. Il Ministero è stato infine condannato alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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