Prelievo latte e autotutela: il diniego di ricalcolo è legittimo se l’atto è definitivo (TAR Veneto n. 1614 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, ancorché riscosso con gli strumenti propri della riscossione coattiva tributaria, non costituisce un credito di natura tributaria e non è soggetto al termine di decadenza di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. per il capitale e a quello quinquennale per gli interessi. L’antinomia di un atto amministrativo con il diritto dell’Unione europea ne determina l’annullabilità e non la nullità, con la conseguenza che il diritto europeo non impone all’autorità amministrativa di rivedere in autotutela decisioni divenute definitive per decorso dei termini di impugnazione. Il potere di autotutela, anche nella sua configurazione vigente, resta un potere discrezionale che non attribuisce al privato un diritto all’annullamento, tanto meno quando l’atto contestato sia divenuto inoppugnabile. L’intimazione di pagamento è atto autonomo rispetto alla cartella presupposta e può essere impugnata solo per vizi propri, non essendo esperibili motivi che avrebbero potuto essere sollevati avverso l’atto presupposto.
Il Fatto
Un’azienda agricola produttrice di latte impugnava dinanzi al TAR Veneto, con ricorso principale e successivi motivi aggiunti, i dinieghi opposti dall’AGEA alle sue istanze di autotutela finalizzate al ricalcolo del prelievo supplementare per diverse campagne lattiero-casearie. La ricorrente invocava la disapplicazione della normativa nazionale dichiarata contrastante con il diritto dell’Unione dalle sentenze della Corte di giustizia e chiedeva l’accertamento dell’inesistenza del debito, nonché il risarcimento del danno. L’impugnazione veniva estesa, con i motivi aggiunti, all’intimazione di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e agli atti presupposti, deducendo vizi propri, decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, prescrizione del credito e illegittimità degli interessi.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto ha respinto l’istanza di rinvio della decisione avanzata in ragione dell’intenzione della ricorrente di aderire alla procedura conciliativa di cui all’art. 10-ter della legge n. 103/2023. Il Collegio ha precisato che nel processo amministrativo, in cui rilevano interessi pubblici, non sussiste un diritto al differimento della trattazione e che la definizione del primo grado non preclude la successiva valutazione di adesione in sede di appello.
Sul ricorso principale, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria della Corte di giustizia e del Consiglio di Stato, secondo cui l’antinomia con il diritto dell’Unione rileva per l’atto amministrativo in termini di annullabilità e non di nullità. Ne deriva che il diritto europeo, pur nella sua forza espansiva, non esige che l’autorità amministrativa riveda decisioni divenute definitive, come affermato dalla sentenza Kühne & Heitz (13 gennaio 2004). Il Collegio ha quindi escluso l’obbligo di agire in autotutela, configurata come potere discrezionale che non attribuisce al privato un diritto all’annullamento, e ha ritenuto non fondate le censure relative alla violazione del principio di parità di trattamento e di leale cooperazione ex art. 4, par. 3, TUE.
Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato inammissibili i motivi afferenti ai vizi degli atti presupposti all’intimazione di pagamento, ormai divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione o per intervenuto giudicato. L’intimazione è stata qualificata come atto autonomo e distinto, che non eredita i vizi del provvedimento presupposto.
Sui motivi residui, il Collegio ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione, affermando la natura non tributaria del credito e l’applicabilità del termine ordinario decennale, evidenziando i periodi di sospensione ex lege e l’effetto interruttivo-sospensivo dei giudizi promossi dalla ricorrente. Ha inoltre escluso la carenza di motivazione dell’intimazione e i vizi di notificazione degli atti presupposti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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