Il piano casa non consente demolizione e ricostruzione su diverso sedime degli edifici in zona A classificati E1 o E3 (TAR Valle d’Aosta n. 12 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le norme regionali sul c.d. piano casa hanno natura eccezionale e transitoria e, in quanto derogatorie, sono soggette a stretta interpretazione, non potendo essere applicate oltre le ipotesi espressamente previste. In particolare, l’art. 52, comma 2, lett. c), della l.r. Valle d’Aosta n. 11/1998, nel testo applicabile ratione temporis, consente la totale demolizione e ricostruzione su diverso sedime, nelle zone territoriali di tipo A prive di strumenti attuativi, esclusivamente per i fabbricati classificati nelle categorie E2 ed E4, cioè “in contrasto con l’ambiente”. Ne consegue che è illegittimo il titolo abilitativo che estenda tale facoltà a edifici classificati E1 o E3, già “inseriti nell’ambiente”, non potendo le disposizioni attuative della Giunta regionale esercitare alcuna vis abrogans sulla norma di rango superiore.
Il Fatto
Il condominio ricorrente, confinante con il lotto su cui insistono due edifici di proprietà di terzi, impugnava il titolo abilitativo rilasciato dal Comune, ai sensi della disciplina regionale sul piano casa, per la demolizione e ricostruzione dei fabbricati, finalizzata alla loro unificazione, con ampliamento volumetrico, diversa area di sedime e modificazione delle distanze, in zona territoriale di tipo A (Ac1) del piano regolatore, priva di strumenti attuativi. L’intervento avrebbe altresì comportato la copertura della vista del Monte Bianco goduta dagli appartamenti del condominio.
Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 52, 52-quater e 88-bis della l.r. n. 11/1998, sostenendo che l’intervento non fosse consentito per gli edifici classificati nelle categorie E1 ed E3. Con i restanti motivi, assorbiti, lamentava la violazione delle distanze legali, la copertura delle vedute e il difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel richiamare integralmente la propria precedente sentenza n. 31 del 2023, ha ricostruito la ratio dell’art. 52, comma 2, lett. c), della l.r. n. 11/1998, evidenziando come la possibilità di totale demolizione e ricostruzione su diverso sedime sia finalizzata a eliminare gli edifici “in contrasto con l’ambiente” (E2) e i bassi fabbricati “in contrasto con l’ambiente” (E4), favorendone la sostituzione per un più armonioso inserimento nel contesto. Tale misura incentivante risulterebbe invece ingiustificata per gli edifici già inseriti nell’ambiente, come quelli classificati E1 ed E3, oggetto dell’intervento autorizzato.
La Corte ha quindi respinto la tesi di Comune e controinteressati, fondata sulle disposizioni attuative della l.r. n. 24/2009, che pretendevano di applicare gli interventi del piano casa a tutte le categorie di immobili in zona A. Sul punto, ha ribadito che il testo coordinato delle disposizioni attuative, anche ove qualificato come regolamento, non può esercitare una vis abrogans sulla norma di rango superiore (art. 4 delle preleggi), e che l’interpretazione testuale e sistematica del capitolo 3.3 delle stesse disposizioni conduce a esiti incerti, dovendo esso essere interpretato come presupponente, e non superante, la classificazione tipizzata degli immobili nei centri storici.
Il Collegio ha infine richiamato i criteri ermeneutici della Corte costituzionale, che qualificano il piano casa come misura eccezionale e transitoria (sentenze n. 17 del 2023, n. 229 del 2022, n. 24 del 2022, n. 219 del 2021), e la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. II, 23 dicembre 2025, n. 10273), secondo cui le norme sul piano casa non possono essere applicate oltre le ipotesi espressamente previste, pena lo stravolgimento dell’ordinata pianificazione del territorio.
La fondatezza del primo motivo, con conseguente annullamento del titolo edilizio, ha determinato l’assorbimento delle restanti censure, essendo l’accoglimento pienamente satisfattivo dell’interesse azionato. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la novità e complessità della controversia.
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Nota della Redazione
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