Valutazione dei titoli nei concorsi interni e obbligo di trascrizione nello stato matricolare (TAR Lazio n. 14541 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bando di concorso costituisce la lex specialis della procedura selettiva e le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’amministrazione, senza margini di discrezionalità, a tutela dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti, con divieto di disapplicazione delle regole cristallizzate. L’ampiezza della discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice è inversamente proporzionale al grado di dettaglio dei criteri previsti dal bando. L’annotazione dei titoli nello stato matricolare del dipendente è un adempimento posto a carico dell’amministrazione, obbligata ai sensi dell’art. 55, comma 3, d.P.R. n. 3/1957, sicché non può essere negato il punteggio per un titolo effettivamente posseduto e dichiarato in domanda ma non trascritto nel foglio matricolare, salvo che l’onere sia espressamente contemplato a carico del dipendente. Il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo postula che il titolo sia effettivamente sussumibile nelle previsioni del bando, gravando sul candidato l’onere di fornire un principio di prova in tal senso.
Il Fatto
Una sovrintendente capo della Polizia di Stato partecipava al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore, non collocandosi utilmente in graduatoria. Accedendo alla propria area personale, la candidata riscontrava la mancata attribuzione del punteggio per alcuni titoli dichiarati: l’incarico di Preposto per la sicurezza, il corso universitario PRIMED e una seconda certificazione linguistica. Dopo l’istanza di revisione, l’amministrazione rettificava parzialmente il punteggio, ma la commissione confermava la valutazione originaria, negando il riconoscimento dei titoli contestati. A seguito del diniego, la candidata proponeva ricorso, integrato da motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento degli atti e il riconoscimento del punteggio spettante per l’ammissione al corso.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha accolto solo parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto al punteggio per l’incarico di Preposto, ma negandolo per il corso PRIMED e per la seconda certificazione linguistica, con conseguente attribuzione di ulteriori 0,4 punti.
In via generale, il TAR ha richiamato il principio secondo cui il bando, quale lex specialis del concorso per l’accesso al pubblico impiego, va interpretato in senso strettamente letterale, vincolando rigidamente l’amministrazione senza margini di discrezionalità, per non pregiudicare l’affidamento e la parità di trattamento. Ha inoltre ribadito che l’ampiezza del potere discrezionale tecnico della commissione è inversamente proporzionale al grado di dettaglio dei criteri stabiliti nel bando.
Quanto all’incarico di Preposto, il collegio ha ritenuto fondata la doglianza: l’annotazione nello stato matricolare è un adempimento cui l’amministrazione è obbligata ai sensi dell’art. 55, comma 3, d.P.R. n. 3/1957, che impone di indicare tutti i provvedimenti e gli atti valutabili per le promozioni. Ne consegue che l’omessa trascrizione, poi corretta dalla stessa Questura, non può riverberarsi in danno del dipendente, tanto più che l’incarico risultava dichiarato in domanda. Doveva pertanto riconoscersi il punteggio di 0,4 punti previsto dall’art. 5, comma 1, cat. a), n. 6), del bando.
La mancata valutazione del corso PRIMED è stata invece ritenuta legittima: trattandosi di corso di alta formazione, non rientra tra i diplomi di specializzazione e la ricorrente non ha fornito alcun principio di prova sulla sostanziale equivalenza dei contenuti formativi. Inoltre, il punteggio per la seconda certificazione linguistica non avrebbe avuto alcuna utilità concreta, avendo già la candidata conseguito il punteggio massimo previsto per la categoria dei titoli di formazione.
Il collegio ha infine precisato che l’esito del riesame in sede cautelare non preclude la successiva valutazione nel merito, potendo la posizione del candidato essere rivista all’esito di un più approfondito esame. In ragione dell’accoglimento parziale, la graduatoria è stata annullata limitatamente alla posizione della ricorrente e l’amministrazione è stata obbligata a rivalutare la posizione mediante l’attribuzione dei 0,4 punti e l’adozione delle conseguenti determinazioni, con compensazione delle spese per soccombenza reciproca.
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Nota della Redazione
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