Obbligo di esecuzione del giudicato sul bonus docenti e commissario ad acta (TAR Lazio n. 14512 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dalla sentenza passata in giudicato, ma deve limitarsi a verificarne l’integrale esecuzione da parte dell’amministrazione. Costituisce inadempimento ingiustificato il mancato versamento delle somme dovute a titolo di bonus docente, a fronte del quale il giudice dichiara l’obbligo di ottemperare entro un termine determinato e nomina fin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Velletri, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto all’erogazione dei buoni di spesa per la formazione professionale, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a emettere i predetti buoni. Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e notificata nelle forme di legge, l’amministrazione era rimasta inerte. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la condanna del Ministero alla integrale attuazione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la pretesa azionata. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stato rispettato il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Il Ministero, costituitosi con memoria di pura forma, non ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione della sentenza, né ha dimostrato un proprio adempimento.
Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001), l’inerzia dell’amministrazione integra un inadempimento che legittima l’accoglimento della domanda di ottemperanza. Il giudice amministrativo non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario, che non sono più discutibili in questa sede.
Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando fin da ora, per il caso di infruttuoso decorso del termine, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici. Il Collegio non ha invece ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, che potranno essere richieste in caso di perdurante inottemperanza.
Considerato l’elevato numero di ricorsi simili, dovuto alla persistente inerzia dell’amministrazione nel corrispondere il bonus docente anche dopo la formazione del giudicato, il Collegio ha disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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