Ottemperanza per bonus docente: nomina commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Lazio n. 14489 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente al beneficio della Carta Elettronica, ex art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, costituisce titolo esecutivo azionabile innanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. Decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione legittima l’accoglimento del ricorso, pur in assenza di specifiche allegazioni probatorie, in applicazione del principio di vicinanza della prova. Il giudice dell’ottemperanza, verificato il passaggio in giudicato e la sua mancata esecuzione, ordina l’adempimento e nomina sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, senza sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Roma, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto a usufruire della Carta Elettronica per l’anno scolastico 2023/2024, con condanna del Ministero all’attivazione del beneficio per un importo di 500,00 euro.
Rimasta inerte l’amministrazione, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la condanna del Ministero a dare integrale attuazione al giudicato. L’amministrazione si è costituita depositando una memoria di pura forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la regolarità del titolo esecutivo, accertando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato ed era stata notificata nelle forme di legge all’amministrazione. Risultava inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e successive modifiche.
Rilevata l’inerzia del Ministero, che non aveva fornito chiarimenti in ordine all’esecuzione, la pretesa della ricorrente è stata accolta alla luce dei principi giurisprudenziali in tema di onere della prova tra debitore e creditore, come richiamati da Cass. n. 13533/2001.
Il giudice dell’ottemperanza ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, è stato nominato fin da ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale preposto alla Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso.
Il Collegio ha infine disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, rilevando la persistente e generalizzata inerzia dell’amministrazione nel corrispondere il bonus docente, che determina una moltiplicazione di giudizi e l’esposizione a ulteriori spese. Le spese di lite sono state liquidate in 800,00 euro e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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