La discrasia tra proposta di sospensione e revoca dell’autorizzazione configura difetto di motivazione (TAR Lazio n. 14468 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione al funzionamento di una struttura socio-assistenziale è una misura che comporta la cessazione definitiva dell’attività, in quanto tale distinta dalla sospensione dell’autorizzazione, la quale ha natura temporanea e cessa di produrre effetti con l’accertamento della rimozione delle cause che l’hanno determinata. È illegittima la determinazione di revoca che, motivando per relationem ad atti istruttori e procedimentali, si fondi su documenti che prospettano in modo non univoco la misura della sospensione, atteso che la discrasia tra la proposta dell’organo tecnico e il provvedimento finale si traduce in un difetto di motivazione. Il richiamo alla sola lett. c) dell’art. 13 L.R. Lazio n. 41/2003, che punisce l’attività esercitata in assenza di autorizzazione, non può sorreggere la revoca di un’autorizzazione già rilasciata per violazioni di altra natura.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un’autorizzazione per la gestione di una comunità alloggio per anziani, impugnava la determinazione con cui il Responsabile del SUAP dell’Unione dei Comuni MedAniene ne aveva disposto la revoca e la chiusura della struttura, con irrogazione di una sanzione amministrativa. Il provvedimento traeva origine da un’ispezione del N.A.S. e da un successivo sopralluogo della ASL Roma 5, che aveva proposto la revoca dell’autorizzazione “con conseguente sospensione dell’attività e trasferimento degli ospiti”. A seguito delle osservazioni difensive della società, la ASL aveva confermato le proprie conclusioni, prospettando la sospensione delle attività fino alla risoluzione delle criticità. La nota di riscontro dell’Azienda sanitaria era stata, tuttavia, trasmessa alla ricorrente soltanto il giorno successivo alla notificazione del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il TAR, accolto il ricorso con assorbimento delle ulteriori censure, ha ritenuto che il complesso degli atti istruttori non consentisse di individuare con chiarezza la volontà dell’Amministrazione quanto alla scelta della misura sanzionatoria. Il Collegio ha osservato che la nota dell’ASL del 22 aprile 2025, pur richiedendo formalmente la revoca dell’autorizzazione, concludeva con il riferimento alla sospensione dell’attività e al trasferimento degli ospiti: nozioni che, nel sistema dell’art. 13, comma 1, L.R. Lazio n. 41/2003, rinviano a fattispecie differenti, essendo la revoca connessa alla definitiva cessazione dell’attività e la sospensione una misura di natura temporanea, destinata a perdere efficacia con la rimozione delle cause.
La Corte ha rilevato che la contraddizione non era superata dalla successiva nota ASL del 22 maggio 2025, la quale, dopo aver richiamato la lett. b) dell’art. 13 citato e la sanzione pecuniaria ivi prevista, concludeva confermando la “sospensione delle attività” fino alla completa risoluzione delle problematiche. Anche tale formulazione è stata giudicata intrinsecamente contraddittoria, perché evocava una misura di natura temporanea incompatibile con la qualificazione dei fatti in termini di gravi violazioni.
Il provvedimento impugnato presentava, inoltre, un’ulteriore incoerenza: nelle premesse richiamava la lett. c) dell’art. 13, disposizione che disciplina l’esercizio dell’attività in assenza di autorizzazione e che non contempla la revoca di un’autorizzazione già rilasciata. Il TAR ha quindi evidenziato come l’Amministrazione non avesse spiegato le ragioni per cui, a fronte della richiesta di sospensione formulata dalla ASL, avesse adottato la più gravosa misura della revoca, con conseguente assenza di qualunque esplicitazione del percorso valutativo seguito. La mancata comunicazione della nota ASL di riscontro alle osservazioni prima dell’adozione del provvedimento ha ulteriormente compromesso il diritto di partecipazione della ricorrente.
L’accoglimento del primo motivo, in quanto assorbente, ha esonerato il Collegio dallo scrutinio delle ulteriori censure; la determinazione è stata annullata, con compensazione delle spese di lite, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione riterrà di adottare nel rispetto dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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