Il ripiano dei dispositivi medici non ha natura tributaria e gli atti regionali di recupero vanno devoluti al giudice ordinario (TAR Lazio n. 14425 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prestazione patrimoniale imposta dal meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, pur rientrando nell’ambito dell’art. 23 Cost., non possiede natura tributaria, difettando dei caratteri propri del tributo quanto a regime di accertamento, riscossione e devoluzione delle controversie al giudice tributario. L’attività delle Regioni e Province autonome nell’adozione dei provvedimenti di ripiano per gli anni 2015-2018 è interamente vincolata e priva di margini di discrezionalità, anche tecnica. Ne consegue che la controversia avente ad oggetto tali atti, involgendo un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale sorto a valle del potere autoritativo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Le censure relative alla quantificazione del quantum debeatur, comprese quelle sulla violazione del contraddittorio e sull’omessa produzione degli atti istruttori, possono essere riproposte davanti al giudice ordinario.
Il Fatto
Una società operante nel settore della fornitura di dispositivi medici ha impugnato il decreto della Regione Marche che, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, l’ha inclusa tra le aziende tenute al ripiano dello sfondamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ponendo a suo carico una somma determinata, nonché gli atti ministeriali presupposti. La ricorrente ha dedotto vizi propri dei provvedimenti e illegittimità derivata dalla presunta violazione di principi costituzionali ed eurounitari, chiedendo anche la disapplicazione della normativa interna e la rimessione alla Corte costituzionale. Le Amministrazioni statali si sono costituite, mentre la Regione Marche non ha resistito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto le eccezioni preliminari, ritenendo manifestamente infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Conferenza Stato-Regioni, e ha scrutinato il merito delle censure rivolte agli atti statali. Richiamando il proprio consolidato orientamento e le sentenze della Corte costituzionale n. 140 del 2024 e n. 139 del 2024, il Collegio ha escluso la natura tributaria del prelievo: esso costituisce una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost., ma non è qualificabile come tributo, difettando dei relativi presupposti. Infondate sono state altresì ritenute le censure sulla lesione del legittimo affidamento, atteso che il meccanismo del ripiano era già noto alle imprese sin dal 2015, e quelle sulla presunta alterazione dell’equilibrio contrattuale, operando il payback ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori.
Il Collegio ha poi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento all’impugnativa del decreto regionale, applicando il criterio del petitum sostanziale. L’attività della Regione, nel dare attuazione alla disciplina del ripiano, è stata qualificata come attività vincolata di natura tecnico-contabile e ricognitiva: il provvedimento regionale non è espressione di potere autoritativo ma un mero accertamento dei presupposti economici del quantum debeatur. Ne deriva l’instaurazione di un rapporto obbligatorio paritario tra l’Amministrazione e l’impresa, tutelabile dinanzi al giudice ordinario.
Il TAR ha precisato che le doglianze afferenti alla determinazione dell’importo dovuto, incluse quelle concernenti la violazione del contraddittorio procedimentale e l’omessa produzione degli atti istruttori, potranno essere riproposte davanti al giudice ordinario. La sentenza ha inoltre evidenziato la perdurante rilevanza della normativa sopravvenuta che ha ridotto la misura del contributo, ma ha ritenuto non scrutinabili i motivi di ricorso specificamente riferiti all’atto regionale, in ragione del riparto di giurisdizione.
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Nota della Redazione
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