Il diritto alla cessione delle aree demaniali sconfinate è diritto soggettivo, la giurisdizione è del giudice ordinario (TAR Lazio n. 14368 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di cessione di aree demaniali interessate da sconfinamento di cui all’art. 5-bis del d.l. n. 143/2003 è connotata da potestà amministrativa interamente vincolata, sia nell’an sia nel quid, sicché la fattispecie si inquadra nello schema del diritto soggettivo perfetto del privato istante, la cui scelta satisfattiva è già operata in astratto dal legislatore. Ne consegue che, in difetto di una specifica attribuzione alla giurisdizione esclusiva, le controversie relative a tale procedura appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, che provvede anche sull’eventuale previo accertamento della sussistenza dei requisiti, positivi e negativi, dell’acquisto.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione su un’area demaniale in Roma, Lungotevere San Paolo, aveva presentato istanza di acquisto dell’area previa sdemanializzazione, ai sensi dell’art. 5-bis del d.l. n. 143/2003. L’Agenzia del Demanio aveva rigettato l’istanza a seguito del parere negativo dell’Autorità di Bacino, confermando il diniego anche in sede di riesame. La società aveva impugnato i provvedimenti, deducendo la violazione della disciplina sulla sdemanializzazione, l’illegittimità del parere negativo e il difetto di motivazione, con motivi aggiunti avverso il parere del Ministero dei beni culturali espresso nel corso del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Richiamata la disciplina dell’art. 5-bis del d.l. n. 143/2003, la sentenza ne ha ricostruito il congegno normativo, osservando che il legislatore ha compiutamente descritto gli elementi costitutivi e impeditivi del diritto alla cessione delle aree, disciplinando termini e modalità della domanda, i presupposti per la vendita diretta e le conseguenze dell’inerzia del privato.
Tale puntuale regolazione comporta che la pubblica amministrazione eserciti una potestà interamente vincolata, sia con riferimento alla sussistenza dei requisiti positivi e all’assenza di quelli negativi, sia con riguardo all’estensione dell’area cedibile, determinata nei limiti legislativi. La Corte ha quindi qualificato la posizione del privato come diritto soggettivo perfetto, il cui interesse è assunto dal legislatore come prevalente sulla natura pubblica del bene, esercitabile senza necessità di un previo provvedimento di sdemanializzazione.
Ne deriva la riconducibilità della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La pronuncia ha conseguentemente declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario competente per territorio, compensando le spese di lite.
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Nota della Redazione
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