Riserva di posti e dichiarazione negativa in domanda: prevale il principio di autoresponsabilità (TAR Lazio n. 14356 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali pubbliche, il candidato che in sede di domanda di partecipazione abbia reso una dichiarazione espressa e inequivoca di non volersi avvalere di un titolo di riserva non può, dopo lo svolgimento delle prove, invocare la valutazione del medesimo titolo, pur se comprovato da documentazione inviata successivamente. L’onere dichiarativo del concorrente è coerente con il principio di autoresponsabilità, che implica adeguata diligenza nella compilazione della domanda, e con i principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa, che escludono verifiche caso per caso della sopravvenuta diversa volontà dei candidati. Eventuali errori nella presentazione della domanda non possono ricadere sulla posizione di altri concorrenti che hanno invece adempiuto al proprio onere di cooperazione, in applicazione del principio della par condicio. La dichiarazione negativa di non volersi avvalere della riserva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, costituisce espressione della volontà del candidato e non è equiparabile alla mera omissione della dichiarazione.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato alla selezione pubblica indetta dall’Agenzia delle Entrate per l’assunzione di 2.700 unità, impugnava gli atti di approvazione della graduatoria per la Regione Campania, dolendosi del mancato riconoscimento della riserva per il servizio civile universale svolto. In sede di compilazione della domanda, però, pur dichiarando il possesso del titolo di preferenza per figlio a carico, il candidato aveva espressamente indicato “No” alla voce relativa alla riserva dei posti. Dopo le prove, aveva inviato alla Commissione la documentazione comprovante il servizio civile, chiedendone la valutazione ai fini della riserva. Il controinteressato, utilmente collocato nella graduatoria, si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ricostruisce la questione come bilanciamento tra l’interesse del candidato alla valutazione postuma del titolo e quello dei controinteressati alla tutela della par condicio tra concorrenti. Il Collegio richiama il precedente della stessa Sezione, che ha già affermato come la risposta negativa a una domanda chiara e intellegibile costituisca dichiarazione di non possedere titoli di riserva o di non volersene avvalere.
L’onere dichiarativo del candidato viene ritenuto proporzionato e non gravoso, considerato il tenore testuale della domanda. La procedura selettiva, definita “di massa”, impone all’Amministrazione un criterio di speditezza che sarebbe vanificato da verifiche caso per caso della volontà dei candidati, potenzialmente mutevole. L’errore materiale invocato dal ricorrente non può trovare tutela, poiché gli eventuali errori del singolo non possono essere rimessi a discapito di altri concorrenti già risultati vincitori.
Il Collegio distingue il caso deciso dal Consiglio di Stato (V sezione, n. 8336/2025), nel quale la dichiarazione era omessa e non negativa, e riguardava il personale dell’amministrazione banditrice, titolo di cui l’Amministrazione aveva diretta disponibilità. Nel caso in esame, invece, il servizio civile universale richiede una dichiarazione espressa di avvalersi della riserva, non essendo un titolo nella disponibilità dell’Amministrazione.
I titoli di riserva, intervenendo solo al momento della formazione della graduatoria, ben possono essere dichiarati in domanda. La riserva incide sull’attribuzione del posto, consentendo di anteporre un soggetto ad altri secondo l’ordine di graduatoria. Ne consegue che le dichiarazioni rese nella domanda, se espresse e inequivoche, non possono essere rimesse in discussione senza ledere il principio della par condicio.
Il ricorso è integralmente respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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