Carenza sopravvenuta di interesse: improcedibilità del ricorso avverso la mancata ammissione alla seconda prova orale dell’esame forense (TAR Lazio n. 14312 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata espressamente dalla parte ricorrente con istanza depositata lite pendente, determina la improcedibilità del ricorso, senza necessità di delibare il merito delle censure proposte. La definizione in rito prescinde dalla fondatezza delle doglianze e dalla valutazione degli atti impugnati, poiché l’interesse alla decisione costituisce presupposto processuale il cui venir meno può essere dichiarato in ogni stato e grado del giudizio. La compensazione delle spese di lite, in tali ipotesi, costituisce esito conforme al principio di soccombenza virtuale, specie ove richiesta dalla stessa parte recedente e non contestata dalla controparte costituita.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato all’esame di abilitazione alla professione forense per la sessione 2023, impugnava dinanzi al TAR Lazio il giudizio di non idoneità a sostenere la seconda prova orale, pronunciato dalla sottocommissione della Corte di appello di Napoli. Il gravame, integrato da motivi aggiunti, era volto all’annullamento degli atti e dei verbali indicati in epigrafe e al riconoscimento del diritto a partecipare alla sessione di esami, con rimessione a commissione in diversa composizione e osservanza delle disposizioni concernenti la condizione di D.S.A. del candidato. Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto dell’istanza depositata dalla parte ricorrente l’8 giugno 2026, con la quale era stato rappresentato che, per effetto di sopravvenienze occorse lite pendente, era venuto meno l’interesse alla delibazione nel merito del ricorso. Tale dichiarazione, espressa e univoca, ha privato la controversia del suo oggetto sostanziale, rendendo la decisione di rito l’unico esito processuale possibile.
La pronuncia di improcedibilità è stata adottata ai sensi dell’art. 35, primo comma, cod. proc. amm., in quanto la carenza di interesse sopravvenuta costituisce causa di definizione del giudizio senza esame delle questioni di merito. Il Tribunale ha valorizzato la circostanza che la richiesta di definizione in rito provenisse dalla stessa parte che aveva azionato il gravame, nonché l’assenza di opposizione formale da parte dell’amministrazione resistente.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione in ragione della natura processuale della definizione e della richiesta della parte recedente. La decisione non ha pertanto affrontato il merito delle censure concernenti la valutazione della prova orale, i criteri di correzione dei quesiti o le modalità di svolgimento dell’esame per candidati affetti da disturbi specifici dell’apprendimento.
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Nota della Redazione
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