Il riparto di giurisdizione sull’accertamento del payback dei dispositivi medici (TAR Lazio n. 14302 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia con cui un’azienda fornitrice di dispositivi medici contesta gli importi dovuti a titolo di payback per gli anni 2015-2018, lamentando vizi propri dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. L’attività demandata alle regioni e province autonome dall’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015 è infatti di natura meramente attuativo-esecutiva, tecnico-contabile e riepilogativa, priva di margini di discrezionalità e non implicante una spendita di potere autoritativo. Ne consegue che la situazione giuridica vantata dall’impresa ha consistenza di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non intermediato dal potere amministrativo, sicché la contestazione del quantum debeatur non può essere devoluta al giudice amministrativo. Restano invece devolute a quest’ultimo le censure concernenti gli atti statali di fissazione del tetto e di certificazione del superamento della spesa, che il giudice ha esaminato nel merito rigettandole.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto ministeriale del 6.07.2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, le linee guida del 6.10.2022 e i conseguenti provvedimenti con cui diverse regioni e province autonome hanno posto a suo carico gli oneri di ripiano. Ha dedotto la violazione dei principi di affidamento, proporzionalità ed evidenza pubblica, nonché l’illegittimità costituzionale della disciplina sul payback dei dispositivi medici.
Nel corso del giudizio, la società ha impugnato con motivi aggiunti i successivi atti regionali di rettifica e ricalcolo degli importi, anche dopo l’intervento dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che ha previsto l’estinzione dell’obbligazione con il versamento della sola quota del 25%. La società, che non ha aderito al meccanismo ridotto, ha infine contestato i nuovi elenchi contenenti gli importi dovuti. All’udienza del 10 luglio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo del c.d. payback dei dispositivi medici, evidenziando che l’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015 ha attribuito alle regioni un ruolo meramente esecutivo: verificare la documentazione contabile, definire l’elenco delle aziende fornitrici e imporre il pagamento della quota di ripiano, già determinata a monte dal legislatore e dal decreto ministeriale di certificazione. L’attività regionale è stata qualificata come vincolata, priva di discrezionalità e ridotta a una ricognizione tecnico-contabile del fatturato di ciascuna impresa, calcolato applicando percentuali fissate ex lege.
Su tali basi, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle censure riguardanti la definizione degli elenchi, le modalità di calcolo e la violazione delle regole di trasparenza: vertendosi in un rapporto obbligatorio “a valle” del potere autoritativo, la situazione soggettiva azionata è di diritto soggettivo. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la controversia appartiene al giudice ordinario quando l’amministrazione eserciti un’attività vincolata e non autoritativa, nonché i propri precedenti conformi (TAR Lazio, Sez. III-quater, nn. 8732/2025, 8733/2025, 8736/2025, 11542/2025 e 11550/2025).
Nel merito, il TAR ha invece rigettato le censure avverso gli atti statali, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback misura ragionevole e proporzionata, rispettosa della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. e non lesiva dell’affidamento, essendo il sistema noto alle imprese sin dal 2015. Il Collegio ha inoltre escluso la violazione delle regole di evidenza pubblica, osservando che il ripianamento opera sul fatturato complessivo e non altera l’esito delle gare, e ha respinto le censure sul calcolo della spesa, basato sul fatturato al lordo dell’IVA e sulla voce contabile “BA0210” del modello CE.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1-bis, d.l. n. 95/2025, il TAR ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di rilevanza, non dovendo il giudice applicare la disposizione nel caso di specie, attesa la mancata adesione della società al meccanismo di pagamento ridotto.
Il ricorso è stato pertanto in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile, con possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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