Diniego di cittadinanza per segnalazioni di violenza privata non seguite da condanna (TAR Lazio n. 14294 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica dei motivi ostativi alla concessione della cittadinanza italiana non si riduce all’accertamento di fatti penalmente rilevanti accertati in sede giudiziale. Le segnalazioni delle forze dell’ordine, valutate come fatto storico, possono costituire indice sintomatico di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza e, come tali, giustificare il diniego. Il diritto di sciopero, costituzionalmente garantito, non legittima condotte che si risolvano in episodi di violenza privata, dovendo essere esercitato sempre in modo pacifico e nell’osservanza dell’altrui libertà.
Il Fatto
Un cittadino indiano chiedeva la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 L. 91/1992. Il Ministero dell’Interno respingeva l’istanza sulla base di una serie di segnalazioni delle forze dell’ordine, che avevano evidenziato, in capo al richiedente, varie condotte assimilabili alla violenza privata ex art. 610 c.p., poste in essere in cinque episodi dal 2013 al 2019, cui non erano seguite condanne in sede penale. Il provvedimento di diniego era motivato con riferimento alla reiterazione delle segnalazioni e alla conseguente inaffidabilità del richiedente. Avverso tale atto, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, deducendo la carenza di istruttoria e motivazione, la natura non ostativa delle mere segnalazioni e la riconducibilità dei comportamenti all’esercizio del diritto di sciopero in occasione di rivendicazioni verso il datore di lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, evidenziando come l’Amministrazione avesse correttamente valutato il mancato inserimento sociale del ricorrente. La circostanza che i comportamenti segnalati fossero stati posti in essere durante periodi di sciopero non è stata ritenuta rilevante: il diritto di sciopero, pur costituzionalmente garantito, consiste nell’astensione dal lavoro e nella rivendicazione delle proprie prerogative, ma sempre in modo pacifico e nel rispetto dell’altrui libertà. La sua contemporaneità non può pertanto giustificare né attenuare la rilevanza delle condotte antisociali.
La Corte ha quindi affermato che i reiterati episodi di violenza privata, indipendentemente dall’assenza di condanne, costituiscono indici di una personalità incline all’inosservanza delle regole di civile convivenza e di una mancata integrazione nel tessuto sociale. In tal senso, richiamando la giurisprudenza del TAR Lazio (n. 8235/2025), ha ricordato il principio della pluriqualificazione del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza a seconda dei settori di azione, essendo centrale la prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale.
Il provvedimento di diniego è stato inoltre scrutinato alla luce della natura dell’atto di concessione della cittadinanza, che comporta l’ammissione di un nuovo soggetto nella comunità politica nazionale e l’attribuzione dei diritti politici (TAR Lazio, n. 1957/2024; Cons. Stato, n. 3902/2023). L’operato della pubblica amministrazione è stato ritenuto ragionevole, con prevalenza dell’interesse pubblico a escludere l’ingresso del richiedente nella comunità nazionale.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.