Sopravvenuto difetto di interesse e perdita di effetti della rinuncia irrituale (TAR Lazio n. 14244 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ancorché assistita da mandato speciale, ove non sia stata notificata alle altre parti nel termine di cui all’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., non è idonea a determinare l’estinzione del giudizio. Tuttavia, la stessa dichiarazione può essere valorizzata dal giudice, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., come argomento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa, allorché risulti univoca nel senso del venir meno dell’interesse sostanziale sotteso alla domanda. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse consegue a tale accertamento, senza che rilevi il mancato rispetto delle formalità proprie della rinuncia. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti.
Il Fatto
La ricorrente, candidata all’esame di abilitazione alla professione forense – sessione 2022, impugnava davanti al TAR Lazio i provvedimenti con cui la III Sottocommissione, operante da remoto presso la Corte d’appello di Napoli, l’aveva dichiarata non idonea all’esito della prima prova orale, attribuendole un punteggio di 14/30, e non l’aveva ammessa alla seconda prova orale. La ricorrente lamentava l’illegittimità del giudizio di non idoneità e chiedeva, oltre all’annullamento degli atti, l’accertamento del proprio diritto a ripetere la prova dinanzi a una Sottocommissione in diversa composizione, nonché la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica.
Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio per resistere al ricorso. Nelle more del processo, la ricorrente depositava una dichiarazione di rinuncia al ricorso, con la quale chiedeva che fosse dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il TAR, esaminata la dichiarazione di rinuncia depositata il 22 giugno 2026, ha rilevato che la stessa, pur munita di mandato speciale, non era stata notificata alle altre parti nel rispetto del termine di cui all’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., che prescrive la notifica almeno dieci giorni prima dell’udienza. Tale carenza formale impediva di attribuire alla dichiarazione l’effetto estintivo proprio della rinuncia.
Il Collegio ha tuttavia precisato che la stessa dichiarazione poteva essere comunque valutata come manifestazione di una sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., disposizione che consente al giudice di desumere anche dal comportamento delle parti argomenti di prova del venir meno dell’interesse alla decisione. L’espressa richiesta formulata dalla stessa difesa della ricorrente, volta a ottenere una declaratoria di improcedibilità, ha reso univoca la volontà di non proseguire nel giudizio.
Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, valorizzando l’atto come indice del mutato assetto di interessi sostanziali piuttosto che come rinuncia in senso proprio. La pronuncia si fonda pertanto sulla regola processuale che consente al giudice di prendere atto del sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione anche in assenza delle formalità richieste per la rinuncia, senza che residui alcuna questione di merito da esaminare.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando l’accordo intervenuto tra le parti, quale manifestazione della comune volontà di definire la controversia senza condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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