La tardiva autotutela non può fondarsi su profili civilistici estranei alla tutela monumentale (TAR Lazio n. 14241 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 deve essere esercitato entro il termine perentorio di dodici mesi dalla sua adozione, e la sua tardività non può essere superata invocando il comma 2-bis in assenza di false rappresentazioni dei fatti accertate con sentenza passata in giudicato. Il potere di autotutela, inoltre, presuppone la sussistenza di concrete, attuali e prevalenti ragioni di interesse pubblico, che non possono coincidere con il mero ripristino della legalità violata né fondarsi su profili prettamente civilistici, come la titolarità dominicale del bene, estranei alle finalità di tutela del patrimonio culturale. Il deposito in giudizio di un atto da parte dell’amministrazione non integra, di per sé, la conoscenza dell’atto ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, trattandosi di evento non ricollegabile a un adempimento processuale che imponga al difensore l’accesso al fascicolo.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare soggetta a vincolo di tutela monumentale, otteneva dalla Soprintendenza una autorizzazione paesaggistica per la sostituzione di un lucernario insistente su un terrazzo di cui aveva l’uso esclusivo. Dopo oltre tredici mesi, l’amministrazione annullava in autotutela il titolo, ritenendo che il terrazzo fosse di proprietà condominiale e che la richiedente non avesse legittimazione, anche per l’assenza di una delibera assembleare. Nelle more, la Soprintendenza rilasciava una nuova autorizzazione al Condominio per l’esecuzione delle medesime opere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato l’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti, escludendo che il deposito in giudizio dell’autorizzazione rilasciata al Condominio, avvenuto ad opera dell’amministrazione in data 3 aprile 2025, potesse far decorrere il termine di decadenza. Il Collegio ha richiamato il principio per cui il mero deposito non integra conoscenza dell’atto, non essendo configurabile un onere di consultazione quotidiana del fascicolo da parte del difensore. La conoscenza effettiva è stata acquisita solo con la comunicazione del 9 ottobre 2025, rendendo tempestivo il ricorso notificato il successivo 3 novembre.
Nel merito, il ricorso introduttivo è stato accolto per la tardività dell’autotutela, intervenuta oltre il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, nella formulazione vigente. Il Collegio ha altresì escluso l’applicabilità del comma 2-bis della medesima disposizione, non essendovi state false rappresentazioni dei fatti: la documentazione integrativa del 26 settembre 2023 aveva chiaramente rappresentato all’amministrazione la natura pertinenziale e l’uso esclusivo del terrazzo, con allegazione del regolamento condominiale e dell’atto di compravendita.
La sentenza ha inoltre evidenziato l’insussistenza di un concreto interesse pubblico all’annullamento, fondato esclusivamente su profili civilistici relativi alla titolarità del bene e non su valutazioni concernenti le esigenze di tutela monumentale, che anzi risultavano pienamente soddisfatte dalle prescrizioni impartite con il titolo originario. Ne è conseguita la caducazione anche della successiva autorizzazione rilasciata al Condominio, essendo venuto meno il suo presupposto logico-giuridico, con la reviviscenza del titolo autorizzatorio originario e delle relative prescrizioni.
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Nota della Redazione
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