Onere motivazionale dell’ordine di demolizione in caso di dissociazione tra proprietario e autore dell’abuso (TAR Lazio n. 14236 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di repressione degli abusi edilizi, qualora non vi sia coincidenza tra il proprietario dell’immobile e l’autore materiale dell’abuso, il Comune è tenuto ad accertare e motivare puntualmente la responsabilità del soggetto destinatario dell’ingiunzione demolitoria, esplicitando se questi sia chiamato a rispondere quale proprietario o quale responsabile dell’abuso e indicando gli elementi di fatto dai quali desume tale responsabilità; in difetto, l’ordinanza di demolizione è illegittima per difetto di motivazione e di legittimazione passiva. La mancata notifica dell’ordinanza di demolizione agli altri comproprietari non costituisce vizio di legittimità, ma integra la mera inefficacia del provvedimento limitatamente ai soggetti per i quali è mancata la notifica. Il contenuto essenziale dell’ingiunzione di demolizione va individuato in relazione alla sua funzione tipica, che è quella di ordinare la rimozione delle opere abusive, sicché è necessaria e sufficiente l’analitica indicazione delle opere abusivamente realizzate, tale da consentire al destinatario di rimuoverle spontaneamente.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con cui il Municipio I di Roma Capitale gli aveva ingiunto di rimuovere, in qualità di responsabile, un volume con destinazione d’uso residenziale realizzato sul terrazzo di copertura di un edificio, in assenza di titolo abilitativo, autorizzazione sismica e parere della Soprintendenza. L’atto risultava notificato anche al Condominio. Il ricorrente deduceva la propria estraneità all’abuso, asseritamente acclarata da una sentenza di assoluzione penale per non aver commesso il fatto, lamentando altresì la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di motivazione. L’istanza cautelare veniva respinta e la causa passava in decisione all’esito dell’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto i motivi riguardanti la natura delle opere e la notifica dell’atto. Quanto alla qualificazione dei manufatti, ha richiamato l’indirizzo secondo cui il concetto di nuova costruzione comprende qualunque manufatto autonomo o modificativo di altro preesistente, stabilmente infisso al suolo o ai muri, capace di trasformare in modo durevole l’area coperta. Nel caso di specie, la consistenza delle opere e l’utilizzo a fini abitativi risultavano elementi sufficienti per ritenere corretta la qualificazione dell’intervento. Ha inoltre escluso che la mancata notifica dell’ordine di demolizione a tutti i comproprietari costituisca vizio di legittimità dell’atto, trattandosi al più di inefficacia relativa nei confronti dei soggetti non raggiunti dalla notifica.
Il collegio ha invece accolto la censura relativa al difetto di motivazione e di legittimazione passiva. Ha affermato che, in materia di repressione degli abusi edilizi, quando non vi è coincidenza tra proprietario e autore materiale dell’abuso, il Comune deve accertare e motivare puntualmente la responsabilità del destinatario dell’ingiunzione demolitoria. L’amministrazione è tenuta a esplicitare se il soggetto sia chiamato a rispondere quale proprietario o quale responsabile dell’abuso, indicando gli elementi di fatto da cui desume tale responsabilità. In difetto, l’ordinanza è illegittima.
Nel caso esaminato, il provvedimento impugnato non recava alcuna indicazione degli elementi di fatto in ragione dei quali il ricorrente era stato qualificato come responsabile dell’abuso. La circostanza che l’interessato avesse reso dichiarazioni in sede penale circa i lavori eseguiti non poteva supplire al difetto istruttorio, non essendo stata indicata dall’amministrazione alcuna circostanza a comprova della sua posizione. Il Tribunale ha pertanto annullato l’atto nella sola parte riferibile al ricorrente, ferma restando la legittimità della prescrizione demolitoria nei confronti dell’altro destinatario, con assorbimento del motivo procedimentale e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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