Sopravvenuta carenza d’interesse per pagamento parziale del payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 14202 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta congiunta delle parti di declaratoria di cessazione della materia del contendere, fondata sull’avvenuto pagamento da parte dell’impresa interessata delle somme dovute a titolo di payback nella misura del 25% di quanto determinato a suo carico, in assenza del provvedimento regionale che attesti l’integrale adempimento ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, non integra gli estremi della cessazione della materia del contendere ma configura una sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del giudizio. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con possibilità di compensazione delle spese di lite in ragione del complessivo sviluppo della vicenda.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto ministeriale che certificava il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e il conseguente provvedimento regionale del Friuli Venezia Giulia che la inseriva tra le imprese tenute al ripiano dello sforamento per un importo di € 582.100,00.
Nel corso del giudizio, la Regione Friuli Venezia Giulia, con nota del 13 maggio 2026, e la società ricorrente, con dichiarazione resa in udienza, avevano chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, assumendo l’avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di payback nella misura corrispondente al 25% di quanto determinato a carico dell’impresa, in applicazione dell’art. 7 d.l. n. 95/2025 come convertito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, pur essendo state depositate le dichiarazioni di intervenuto pagamento, non risultava versato in giudizio il provvedimento con il quale la Regione attestasse l’avvenuto pagamento ai sensi della predetta norma.
Proprio l’assenza di tale elemento ha indotto il Tribunale a qualificare le dichiarazioni delle parti non già come presupposto per una declaratoria di cessazione della materia del contendere, bensì come manifestazione di una sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio, con la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 34 e 35 cod. proc. amm.
La distinzione tra le due formule decisorie assume rilievo sistematico: la cessazione della materia del contendere postula infatti il sopravvenire di una situazione che elimini ogni residua utilità della pronuncia nel merito, tipicamente per effetto dell’integrale soddisfazione della pretesa. Nella specie, il pagamento parziale, limitato al 25% dell’importo determinato, e l’assenza di un atto regionale che ne certificasse la regolarità, non consentivano di ritenere integralmente satisfatta la posizione della ricorrente, ma rendevano comunque evidente il difetto di interesse alla decisione.
Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione del complessivo sviluppo della vicenda, e ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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