Visto di studio, sostentamento e copertura sanitaria: il diniego consolare regge senza preavviso di rigetto (TAR Lazio n. 14180 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di diniego del visto d’ingresso per motivi di studio, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis l. n. 241/1990 non integra un vizio di legittimità, atteso che l’art. 4, comma 7-bis, d.lgs. n. 286/1998 ne esclude l’applicazione ai procedimenti relativi al visto d’ingresso. Il diniego consolare risulta legittimamente motivato quando l’istante non abbia dimostrato il possesso dei requisiti richiesti, quali l’adeguatezza dei mezzi di sostentamento, la disponibilità di un alloggio per l’intero periodo di soggiorno e la copertura sanitaria, pur essendo stato invitato a integrare la documentazione all’esito del colloquio consolare.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il diniego di visto d’ingresso per motivi di studio emanato dall’Ambasciata d’Italia, deducendo la violazione dell’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto e il difetto di motivazione e istruttoria. L’Amministrazione resistente si costituiva eccependo, in via preliminare, la nullità della procura alle liti e la carenza di interesse, avendo la ricorrente nel frattempo ottenuto un visto Schengen di tipo C.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso le eccezioni preliminari. Quanto alla procura, ha richiamato l’orientamento per cui, in caso di mandante residente all’estero, grava sulla parte avversa l’onere di provare che la sottoscrizione non sia avvenuta in Italia, onere non assolto nel caso di specie. Ha poi escluso la carenza di interesse, rilevando che il visto Schengen di tipo C ha effetti temporanei e non assolve alla funzione del visto nazionale di lungo periodo per motivi di studio.
Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha chiarito che l’art. 4, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286/1998, per i procedimenti incardinati dopo il 5 febbraio 2025, ha escluso l’applicazione del preavviso di rigetto ai procedimenti relativi al visto d’ingresso, rendendo infondata la prima censura.
Quanto al difetto di istruttoria e motivazione, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente, pur invitata a integrare la documentazione, non aveva prodotto il titolo di studio tradotto e apostillato, né idonea documentazione a comprova della copertura sanitaria e della disponibilità di un alloggio per l’intero periodo di soggiorno. L’estratto conto allegato risultava inoltre incompleto e privo dei codici di verifica, non fornendo adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento.
La sentenza conferma il carattere rigoroso dell’istruttoria consolare e la natura non satisfattiva della documentazione meramente parziale, valorizzando la richiesta di integrazione come momento procedimentale idoneo a superare le deficienze documentali.
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Nota della Redazione
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