Rifiuto di esaminare documenti non fascicolati secondo le indicazioni del GSE: illegittima decadenza dai certificati bianchi (TAR Lazio n. 14125 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito di un procedimento di controllo finalizzato alla decadenza da incentivi pubblici, l’amministrazione è tenuta a valutare le memorie e i documenti prodotti dal privato, ove pertinenti all’oggetto del procedimento, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, nonché a non aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria ex art. 1, comma 2, l. n. 241/1990. L’obbligo di conservazione della documentazione imposto al privato non può essere interpretato nel senso di richiedere una fascicolazione secondo l’ordine preferito dall’amministrazione, a pena di mancata analisi dei documenti e di conseguente fictio di una loro mancata produzione. Il rifiuto di esaminare documenti prodotti, seguito dalla mancata concessione di una proroga per la loro riorganizzazione, integra un difetto di istruttoria che invalida il provvedimento di decadenza, in violazione dei principi di collaborazione e buona fede che permeano il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente, operante come energy service company, aveva presentato numerose richieste di verifica e certificazione per accedere al meccanismo dei certificati bianchi, ottenendo l’approvazione e l’erogazione degli incentivi. Il GSE aveva avviato un procedimento di controllo ai sensi dell’art. 12 del D.M. 11 gennaio 2017, concernente centinaia di RVC, imponendo la trasmissione di un’ingente mole di documenti in termini ristretti.
All’esito del procedimento, il GSE aveva disposto la decadenza dal diritto agli incentivi per numerosi progetti, contestando la mancata produzione documentale. La società aveva impugnato il provvedimento di decadenza e i successivi atti di quantificazione dell’importo da restituire, deducendo, tra l’altro, la mancata valutazione della documentazione prodotta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso ritenendo fondata, in via dirimente, la doglianza relativa alla mancata valutazione dei documenti prodotti in sede procedimentale. Ha osservato che l’amministrazione, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, ha l’obbligo di valutare i documenti pertinenti prodotti dal privato e che il rapporto tra cittadino e amministrazione deve essere improntato ai principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990. Tali principi trovano applicazione anche nei procedimenti di controllo condotti dal GSE.
Nel caso di specie, il GSE aveva espressamente dichiarato di non aver analizzato i documenti trasmessi dalla società, in quanto “non opportunamente fascicolati” e non riferiti in modo univoco alla singola RVC. Il Tribunale ha rilevato che, a fronte della richiesta di proroga avanzata dalla ricorrente per provvedere alla riorganizzazione della documentazione secondo le indicazioni dell’amministrazione, il GSE aveva risposto negativamente, affermando che la mancata produzione costituiva violazione rilevante e confermando le criticità contestate.
La Corte ha chiarito che l’obbligo di conservazione documentale previsto dall’art. 14 delle Linee guida EEN 9/2011 riguarda la disponibilità dei documenti idonei a riscontrare quanto dichiarato, non la loro fascicolazione secondo l’ordine preferito dall’amministrazione. Un’interpretazione diversa produrrebbe un onere sproporzionato a carico del privato, che dovrebbe organizzare i propri archivi secondo criteri mutevoli, restando esposto a possibili modifiche delle preferenze dell’ente.
La condotta del GSE, che aveva richiesto una mole enorme di documenti, rifiutato di analizzarli per problemi di fascicolazione e negato la proroga per il loro riordino, per poi affermare che gli stessi non sarebbero mai stati prodotti, è stata ritenuta lesiva degli obblighi di valutazione e collaborazione. Il vizio di difetto di istruttoria, avente carattere assorbente, ha comportato l’annullamento degli atti impugnati, con conseguente obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi nel rispetto dei principi enunciati. Il Tribunale ha inoltre accolto il ricorso per motivi aggiunti limitatamente alla censura di illegittimità derivata del provvedimento di quantificazione dei titoli, assorbendo le ulteriori doglianze.
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Nota della Redazione
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