Payback dispositivi medici: il versamento del 25% ex art. 7 d.l. n. 95/2025 determina la cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 14123 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 95/2025, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, determina l’estinzione dell’obbligazione per gli anni dal 2015 al 2018 e preclude alle aziende fornitrici ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’accertamento dell’avvenuto versamento da parte della regione o provincia autonoma comporta la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, con conseguente compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio i provvedimenti con cui era stata accertata la sua quota di ripiano per lo sfondamento del tetto di spesa regionale negli anni dal 2015 al 2018, contestando la debenza dell’importo e deducendo plurimi vizi di legittimità sugli atti presupposti e sui provvedimenti di ripiano, nonché questioni di legittimità costituzionale ed europea della normativa di riferimento.
Nelle more del giudizio, la società ha comunicato di aver proceduto al pagamento del 25 per cento dell’importo originariamente richiesto, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025. La Regione Veneto ha depositato il decreto che ha dato atto dell’avvenuto versamento, istando per la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015. L’integrale versamento dell’importo ridotto estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
La norma prevede inoltre che, decorso il termine di trenta giorni, le regioni e le province autonome accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali, comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i suddetti provvedimenti, con compensazione delle spese di lite.
Nella fattispecie, la Regione resistente ha dato atto dell’intervenuto pagamento della quota del 25 per cento da parte della società ricorrente. Il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.