Decadenza dalla maggiorazione tariffaria per carenza probatoria dell’attestato di origine UE (TAR Lazio n. 14082 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi energetici, l’onere di provare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della maggiorazione tariffaria grava sul soggetto beneficiario, in applicazione del principio di autoresponsabilità. L’attestato di ispezione di fabbrica deve certificare con precisione le fasi di lavorazione, i siti produttivi e la regola seriale che collega i moduli installati ai componenti di origine europea. La carenza documentale, non sanata neppure a seguito dell’interlocuzione procedimentale, giustifica la decadenza parziale dall’incentivo. Il potere di decadenza ex art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 è immanente al rapporto incentivante e non costituisce autotutela tardiva quando il controllo faccia emergere elementi nuovi, non oggetto di verifica sostanziale in sede di ammissione. Il termine per l’esercizio del potere decorre dal momento in cui l’Amministrazione ha acquisito tutti gli elementi conoscitivi e ha completato i rilievi nei confronti dell’interessato.
Il Fatto
La società ricorrente era titolare di un impianto fotovoltaico ammesso al Quarto Conto energia con la maggiorazione del 10% per l’impiego di componenti prodotti nell’Unione Europea. A seguito di un sopralluogo svoltosi nel 2024, il Gestore dei servizi energetici rilevava l’impossibilità di verificare il sito di produzione dei moduli contraddistinti dal seriale “19xxxxxxxxxx”, in assenza della fotografia della targhetta e di un attestato idoneo. Nonostante l’integrazione documentale prodotta, il GSE dichiarava la decadenza dalla maggiorazione, evidenziando che l’Attestato di Factory Inspection presentato non dimostrava l’impiego esclusivo di componenti UE nello stabilimento statunitense di produzione.
La società impugnava il provvedimento deducendo, da un lato, la violazione dell’art. 14, comma 1, d.m. 5 maggio 2011, per avere l’attestato comprovato la presenza di celle e wafer di produzione tedesca nei moduli extra-UE; dall’altro, la tardività dell’esercizio del potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-novies legge n. 241/1990, per essere intervenuto il riesame a distanza di tredici anni dall’ammissione agli incentivi. Il GSE resisteva, sottolineando la natura decadenziale del potere esercitato e l’insufficienza probatoria dell’attestato VDE, privo della regola seriale utile a ricondurre i moduli installati ai componenti di origine europea.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che la maggiorazione del 10% richiede che il costo di investimento sia riconducibile per non meno del 60% a una produzione realizzata nell’Unione Europea e che l’attestato di ispezione di fabbrica deve certificare le fasi della lavorazione e la loro localizzazione. Nel caso di specie, l’attestato VDE prodotto dalla società si limitava a indicare tipologie astratte di componenti e codici seriali generici, senza fornire l’attestazione dell’uso esclusivo di componenti UE nel sito produttivo statunitense né la regola sequenziale per collegare i moduli alle celle e ai wafer. Tale carenza non risultava sanata dalla società neppure dopo l’interlocuzione procedimentale avviata dal GSE, con la richiesta della fotografia della targhetta e di documentazione integrativa.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’onere della prova dei presupposti per l’ammissione all’incentivo grava sull’interessato, senza che il controllo a distanza di anni ribalti sul GSE l’onere probatorio né legittimi un soccorso istruttorio. La genericità dell’attestazione, difforme dalle prescrizioni delle Regole applicative, è di per sé lesiva degli interessi tutelati dalla normativa, considerato il particolare rigore che caratterizza il settore degli incentivi energetici.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che il potere esercitato dal GSE sia riconducibile all’autotutela: si tratta di decadenza, poiché il procedimento di controllo ha fatto emergere elementi nuovi — la carenza dell’attestato — non vagliati in sede di ammissione e non coperti da alcuna verifica sostanziale precedente. La novella dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, operata dal d.l. n. 76/2020, non ha mutato la natura del potere, che resta immanente al rapporto di incentivazione, ma ne ha disciplinato le modalità di esercizio, richiamando i limiti temporali dell’art. 21-novies legge n. 241/1990.
Il termine per la decadenza decorre dal momento in cui l’Amministrazione ha acquisito tutti gli elementi conoscitivi e ha completato i rilievi: nel caso di specie, il GSE ha potuto formulare le contestazioni solo all’esito degli accertamenti compiuti nel 2025, sicché il provvedimento conclusivo dell’ottobre 2025 è tempestivo. Infine, il TAR respinge l’istanza di consulenza tecnica d’ufficio, avente carattere esplorativo e volta a sopperire a lacune probatorie della parte onerata. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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