Assegno ordinario COVID-19 e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 14032 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto l’accertamento dei presupposti per l’erogazione dell’assegno ordinario con causale COVID-19, previsto dall’art. 19 del d.l. n. 18/2020, non involge l’esercizio di un potere pubblicistico da parte dell’INPS, mero delegato alla gestione delle domande. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la devoluzione della controversia al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale la causa deve essere riassunta ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
Il Fatto
Una cooperativa sociale, operante nella assistenza sociale non residenziale per anziani e nell’accoglienza di soggetti svantaggiati, presentava due istanze per l’accesso all’assegno ordinario con causale COVID-19 nazionale. L’INPS respingeva entrambe le domande, rilevando la sovrapposizione con prestazioni già autorizzate per un periodo coincidente con quello richiesto. La ricorrente, sostenendo di aver rinunciato alle istanze precedenti prima di avanzare le nuove richieste, impugnava i dinieghi dinanzi al TAR, deducendo difetto di istruttoria ed erronea presupposizione in fatto. L’Istituto si costituiva, eccependo la mancata prova dell’avvenuta ricezione della rinuncia e l’inutilizzabilità della stessa, in quanto non trasmessa tramite i canali ufficiali.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamato in motivazione. Il giudice amministrativo ha precisato che la legislazione emergenziale non ha conferito all’INPS alcun potere di rilievo pubblicistico in ordine all’ammissibilità delle domande di integrazione salariale. L’eventuale condotta dell’Istituto difforme dalla legge non integra l’esercizio di un potere autoritativo, ma costituisce al più una condotta ostativa al riconoscimento del trattamento, lesiva di diritti soggettivi.
La Corte ha richiamato il precedente del Cons. Stato, Sez. III, n. 5647 del 2021, e la pronuncia del TAR Roma, Sez. III, n. 13962 del 2020, ribadendo che la cognizione dell’accertamento dei presupposti per l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale e del conseguente rapporto contributivo spetta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Alla luce di tali considerazioni, il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, compensando le spese di lite in ragione della definizione in rito della controversia.
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Nota della Redazione
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