Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse: il pagamento del payback dispositivi medici definisce la lite (TAR Lazio n. 14002 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso i decreti ministeriali che certificano il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e che disciplinano le relative procedure di ripiano diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. quando il ricorrente, dopo la proposizione del gravame, saldi quanto dovuto all’amministrazione in adempimento della normativa sopravvenuta. La declaratoria di improcedibilità consegue alla cessazione della materia del contendere, non essendo più ravvisabile, in capo al ricorrente, un interesse concreto e attuale alla decisione nel merito delle questioni dedotte. La definizione in rito del giudizio non comporta, di per sé, una pronuncia sulla fondatezza delle censure sollevate avverso gli atti impugnati, ma si limita a registrare l’avvenuta satisfazione dell’interesse sostanziale sotteso alla domanda di annullamento.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, e il successivo decreto del 6.10.2022, recante l’adozione delle linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto. La società ha altresì gravato la circolare ministeriale del 29.9.2019, l’Accordo Stato-Regioni del 7.11.2019 e gli altri atti presupposti e conseguenti, chiedendone l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la società istante, con memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione, ha rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa, dando atto di aver saldato quanto dovuto all’amministrazione ai sensi della sopravvenuta normativa in materia di payback dei dispositivi medici.
Il TAR ha quindi considerato che, a seguito dell’integrale adempimento dell’obbligazione pecuniaria, l’interesse alla decisione del ricorso è venuto meno, non residuando alcuna utilità concreta che la società potesse ancora conseguire da una pronuncia di annullamento degli atti impugnati. Si è verificata, in altri termini, la cessazione della materia del contendere, situazione che il legislatore processuale ricollega alla fattispecie dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, prevista dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Collegio ha precisato che la definizione del giudizio in rito prescinde dall’esame delle censure dedotte dalla ricorrente, in quanto la declaratoria di improcedibilità non implica alcuna valutazione nel merito delle questioni concernenti la legittimità del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa, ma si fonda esclusivamente sulla constatazione della sopravvenuta inutilità del provvedimento giurisdizionale richiesto.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione tra tutte le parti, considerata la peculiarità della vicenda e l’esito del giudizio, che non si è concluso con una pronuncia sul merito.
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Nota della Redazione
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