Abilitazione scientifica non idonea senza nesso con le pubblicazioni, annullato il giudizio (TAR Lazio n. 13999 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abilitazione scientifica nazionale, il sindacato giurisdizionale è circoscritto alla verifica della logicità, ragionevolezza e congruità della motivazione, senza che il Giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico. Tuttavia, proprio in ragione dell’ampia discrezionalità riconosciuta alla Commissione, il giudizio negativo – specie quando espresso in presenza di valutazioni favorevoli su tutti gli altri parametri – deve essere particolarmente esaustivo e consentire all’interessato e al Giudice di ricostruire l’iter logico-argomentativo seguito. La Commissione non può motivare il diniego mediante il mero richiamo ai criteri di valutazione di cui all’art. 4 del D.M. n. 120/2016, ma deve procedere a una sintetica descrizione e a un sintetico esame delle pubblicazioni presentate, individuando chiaramente le ragioni del giudizio negativo. L’uso di formule apodittiche quali «cornice epistemologica non solida» o «produzione superficiale e non rigorosa», prive di alcun collegamento con le specifiche opere esaminate, determina l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione. L’omessa considerazione della rilevanza internazionale della produzione scientifica, documentata dal candidato, integra un ulteriore profilo di inadeguatezza motivazionale. Accertato il vizio, il Giudice ordina il riesame delle pubblicazioni da parte di una Commissione in diversa composizione, rimanendo preclusa la declaratoria diretta del diritto all’abilitazione, riservato alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente, Ricercatrice a tempo determinato di tipo B, ha presentato domanda per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia nel settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e Storia della Pedagogia. All’esito della procedura, la Commissione ha espresso all’unanimità un giudizio di non idoneità, comunicato il 10 marzo 2025.
Il giudizio negativo riconosceva alla candidata il raggiungimento di tutti e tre i valori soglia e il possesso di tutti gli otto titoli previsti, ma riteneva comunque non raggiunta la piena maturità scientifica, in quanto la qualità della produzione scientifica «non è da considerarsi tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama nazionale della ricerca». Avverso tale esito, la ricorrente ha proposto ricorso, deducendo il difetto di motivazione e di istruttoria del giudizio, la contraddittorietà tra le premesse positive e la conclusione negativa e l’omessa valutazione della rilevanza internazionale della propria produzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha premesso che, in materia di abilitazione scientifica, il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi alla valutazione tecnica della Commissione, ma deve verificarne la logicità e la congruità. Ha altresì richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui la motivazione del giudizio negativo, specie in presenza di elementi favorevoli, deve essere particolarmente esaustiva e dare conto dell’iter logico seguito, non potendo limitarsi a richiamare la non sussistenza del criterio previsto.
Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale ha rilevato come il giudizio collegiale si sia limitato a una formula assertiva, priva dell’indicazione dei concreti elementi valutativi e di qualsiasi analisi delle pubblicazioni presentate. I giudizi individuali, pur nelle varianti terminologiche, condividevano il medesimo vizio di fondo, esprimendo un giudizio negativo senza spiegare in quali opere e sulla base di quali elementi concreti le carenze si manifestassero. Espressioni come «cornice epistemologica non solida» e «superficiali e non rigorose» sono state ricondotte alla categoria delle formule apodittiche che non consentono di comprendere le ragioni effettive del diniego.
Il vizio motivazionale è stato ritenuto aggravato dalla contraddittorietà intrinseca del giudizio: la Commissione aveva infatti riconosciuto tutti i valori soglia, il possesso di tutti i titoli, la coerenza tematica, la collocazione editoriale di rilievo e la continuità temporale della produzione, incentrando poi il diniego esclusivamente sul criterio della qualità, senza la motivazione rafforzata richiesta dalla giurisprudenza in presenza di una pluralità di elementi favorevoli.
Ulteriore profilo di illegittimità è stato individuato nell’omessa considerazione della rilevanza internazionale della produzione scientifica, documentata dalla ricorrente anche attraverso pubblicazioni estere, una monografia edita a Parigi e riconoscimenti accademici internazionali. La Commissione non ha dato conto del rilievo attribuito a tali elementi, né ha spiegato perché non fossero idonei a incidere sul giudizio complessivo.
Accertata l’illegittimità del giudizio, il Collegio ha accolto la domanda di annullamento, limitatamente alla valutazione delle pubblicazioni, ordinando al Ministero il riesame da parte di una Commissione in diversa composizione entro novanta giorni. È stata invece respinta la domanda di declaratoria diretta del diritto all’abilitazione, trattandosi di accertamento riservato alla discrezionalità tecnica e precluso al Giudice dall’art. 34, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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