Inottemperanza del Ministero per mancata esecuzione del giudicato del giudice del lavoro (TAR Lazio n. 13949 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato integra il presupposto dell’inottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., e legittima il giudice amministrativo ad accogliere il ricorso. L’amministrazione è tenuta a conformarsi al dictum giudiziale, non potendo sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, senza alcuna discrezionalità in ordine all’an ed al quando, ma al più con limitata discrezionalità sul quomodo. In caso di perdurante inerzia, il giudice può nominare un commissario ad acta e condannare l’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da commisurarsi agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrente dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza.
Il Fatto
La parte ricorrente, dipendente del comparto scuola, aveva ottenuto dal Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, una sentenza che riconosceva il diritto al livello stipendiale corrispondente all’anzianità maturata, considerando i contratti a tempo determinato, con condanna dell’amministrazione alla ricostruzione di carriera e al pagamento delle differenze retributive. La sentenza, notificata all’amministrazione nell’agosto 2018, era passata in giudicato nel 2024. Nonostante ciò, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla pronuncia.
Avverso tale inerzia, la parte ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma di denaro dovuta per ogni ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. Ha osservato che l’amministrazione, pur costituendosi formalmente, non aveva spiegato alcuna difesa, rendendo non contestati i fatti rappresentati dalla ricorrente in ordine al mancato pagamento delle somme liquidate. Tale inerzia integra il presupposto dell’inottemperanza, come confermato dalla giurisprudenza richiamata (cfr. Cons. Stato, sez. II, sent. n. 5072 del 22 maggio 2023).
La pronuncia ricorda che il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo, come affermato da Corte Cost. n. 419 del 1995 e dall’Ad. Plen. n. 2 del 10 aprile 2012. L’amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato, senza poter invocare ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o difficoltà pratiche, come ribadito da Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 658 del 9 febbraio 2015.
Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza, mediante il riconoscimento del livello stipendiale e la ricostruzione della carriera, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di perdurante inerzia, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella figura del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, senza diritto a compenso e con facoltà di delega.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La penalità è stata fatta decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati ed è stata commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
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Nota della Redazione
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