Accoglimento dell’ottemperanza e condanna al pagamento di penalità di mora per l’inerzia del Ministero (TAR Lazio n. 13948 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando, ma al più una limitata discrezionalità in ordine al quomodo. La costituzione formale senza spiegare difese determina la non contestazione dei fatti allegati dal ricorrente, integrando il presupposto dell’inottemperanza. La condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. alle penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del comparto scuola, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza che riconosceva il diritto alla ricostruzione di carriera e al pagamento delle relative differenze retributive, per il servizio pre-ruolo prestato. La sentenza era stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito sia ai fini dell’esecuzione sia per la decorrenza del termine breve per l’impugnazione, ed era passata in giudicato.
L’amministrazione, tuttavia, non aveva dato alcuna esecuzione alla pronuncia, pur essendosi costituita in giudizio solo formalmente. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione successiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando come il Ministero, costituitosi senza spiegare alcuna difesa, non avesse fornito elementi per dimostrare l’avvenuta esecuzione della sentenza del giudice del lavoro. I fatti allegati dal ricorrente in ordine al mancato pagamento dovevano pertanto considerarsi non contestati, con conseguente integrazione del presupposto dell’inottemperanza. In tal senso, il Collegio ha richiamato un precedente del Consiglio di Stato, Sezione seconda (n. 5072 del 2023).
La Corte ha quindi ribadito la propria giurisprudenza circa la funzione del giudizio di ottemperanza, che consiste nella verifica della corretta attuazione del giudicato e nella realizzazione del risultato pratico riconosciuto come giusto dal giudice. L’amministrazione, prosegue il Collegio, non può sottrarsi all’obbligo di eseguire la sentenza per nessuna ragione, non avendo discrezionalità sull’opportunità o sui tempi dell’adempimento, ma solo sulla modalità. Nel caso di specie, la verifica dell’esatto adempimento ha dato esito negativo.
In accoglimento della domanda, il TAR ha ordinato al Ministero di riconoscere l’intero servizio pre-ruolo e di corrispondere le differenze retributive, oltre interessi legali e contributo unificato, entro il termine di trenta giorni. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin da ora un commissario ad acta nella figura del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, senza diritto al compenso, che dovrà provvedere entro i successivi trenta giorni. Il Collegio ha infine ritenuto che il ritardo maturato giustificasse la condanna al pagamento delle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da far decorrere dall’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e da commisurare agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
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Nota della Redazione
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