Concorso dirigenti scolastici: sindacabilità limitata dei quesiti a errore manifesto (TAR Lazio n. 13937 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi concernenti le prove dei concorsi pubblici, la selezione e l’individuazione dei quesiti costituisce esercizio di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, censurabile dinanzi al giudice amministrativo soltanto in presenza di errori manifesti e oggettivi, non potendo il giudice sostituire il proprio sindacato a quello della commissione. La circostanza che il quesito verta su una materia giuridica non amplia i poteri di cognizione del giudice, che non può accertare direttamente l’idoneità del candidato, né sovrapporre il piano dei presupposti della giurisdizione a quello dell’ambito valutativo della commissione. L’omessa notifica del ricorso e dei motivi aggiunti ad almeno un controinteressato determina l’inammissibilità del gravame, anche quando l’accoglimento comporterebbe solo l’ammissione al corso e non l’immediata immissione in ruolo, poiché la collocazione di un numero maggiore di candidati in posizione utile riduce proporzionalmente le chance degli altri.
Il Fatto
La ricorrente, candidata alla procedura riservata per l’ammissione al corso intensivo finalizzato alla selezione dei dirigenti scolastici, impugnava l’esito della prova preselettiva, conseguito con punteggio inferiore alla soglia minima. Contestava la correttezza di alcuni quesiti, tra cui quello relativo all’ambito di applicazione dell’integrazione scolastica e quello concernente la configurabilità del peculato d’uso rispetto al denaro. Con successivi motivi aggiunti, il gravame veniva esteso alla graduatoria definitiva e ai provvedimenti di assegnazione ai ruoli regionali, deducendone l’illegittimità per invalidità derivata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, pur confermando i rilievi di rito sollevati d’ufficio, ha ritenuto di poter prescindere dagli stessi, dichiarando il ricorso infondato nel merito. Quanto alla mancata impugnazione della graduatoria del 9 agosto 2024, la redazione dei motivi aggiunti giustifica il riconoscimento della volontà di estendere il gravame, considerando la mancata esatta indicazione della data come un mero refuso. Diversamente, non può riconoscersi l’ammissibilità del gravame per l’omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati, poiché la collocazione di un numero maggiore di candidati in posizione utile riduce proporzionalmente le chance degli altri candidati di superare la selezione.
Nel merito, la giurisprudenza richiamata è costante nell’affermare che la selezione e l’individuazione dei quesiti rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, censurabile solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi. Nel caso di specie, le risposte ritenute esatte dalla Commissione appaiono come quelle sicuramente corrette, mentre le altre opzioni costituiscono mere ipotesi di “distrattori”, la cui funzione è verificare la solidità della preparazione del candidato.
Il Collegio ha inoltre respinto l’impostazione secondo cui la sindacabilità del quesito dipenderebbe dalla natura giuridica della materia, osservando che tale postulato condurrebbe a sovrapporre il piano dei presupposti e dei limiti della giurisdizione con quello dell’ambito valutativo proprio della commissione, trasformando il processo in un accertamento diretto dell’idoneità del candidato. Quanto al quesito n. 104, il riferimento al d.m. n. 32 del 22 dicembre 2022 è stato chiarito come un mero errore di stampa, essendo il richiamo corretto al DM 328/2022, informazione che rientra nelle ordinarie conoscenze specialistiche di un aspirante dirigente.
Le censure relative al quesito n. 28, riguardante un autore non incluso nella bibliografia prevista, non sono state supportate dal necessario corredo probatorio, rimanendo una mera affermazione. Il ricorso, con i motivi aggiunti, è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite per la complessità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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