Soglie regionali differenziate e mancata pubblicazione della banca dati: legittima la prova preselettiva per i dirigenti scolastici (TAR Lazio n. 13930 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso collettivo proposto da candidati di una procedura selettiva che si trovino tra loro in una posizione di conflitto di interessi, atteso che ciascuno ha interesse all’esclusione degli altri in vista della competizione concorsuale. Nel merito, è legittima la scelta dell’Amministrazione di individuare i candidati ammessi alla prova successiva mediante un criterio numerico rapportato ai posti messi a concorso, anziché attraverso la predeterminazione di una soglia minima di sufficienza. La previsione di soglie di ammissione differenziate su base regionale costituisce diretta conseguenza dell’art. 29 del d.lgs. n. 165/2001, che presuppone la formazione di distinte graduatorie, e non determina violazione del principio di uguaglianza. La mancata pubblicazione preventiva della banca dati dei quiz non incide sulla par condicio tra i concorrenti, né la breve pubblicazione dei Quadri di riferimento integra un vizio di legittimità, trattandosi di materie rientranti nel programma di studio richiesto per la carriera dirigenziale.
Il Fatto
Alcuni candidati partecipavano alle prove preselettive del concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.M. n. 194/2022, conseguendo un punteggio inferiore alla soglia di ammissione determinatasi per la regione Puglia. Impugnavano quindi gli esiti della prova e gli atti della procedura, deducendo la violazione della lex specialis sotto plurimi profili: il breve intervallo tra la pubblicazione dei Quadri di riferimento e lo svolgimento delle prove; la mancata pubblicazione della banca dati da cui erano stati estrapolati i quiz; l’omessa indicazione dell’iter di validazione delle domande da parte del Comitato tecnico-scientifico; la diversificazione delle soglie di sufficienza tra le regioni.
Con successivi motivi aggiunti, il gravame veniva esteso a tutti gli atti sopravvenuti della procedura, sino alle graduatorie di merito e ai provvedimenti di assunzione dei vincitori. Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate e alcuni controinteressati, che resistevano al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del ricorso collettivo, conformemente all’orientamento della Sezione. Il ricorso collettivo è ammissibile solo a condizione che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali. Nel caso di specie, pur vertendo le doglianze su profili comuni di organizzazione della procedura, le censure erano comunque dirette a ottenere l’ammissione alle fasi ulteriori in vista dell’inserimento in graduatoria in posizione utile, determinando un chiaro conflitto di interessi tra i ricorrenti, ciascuno interessato all’esclusione degli altri dalla competizione.
Nel merito, il Collegio ha giudicato infondate le censure relative ai tempi di pubblicazione dei Quadri di riferimento e alla mancata pubblicazione della banca dati. Tali aspetti non avevano alterato la par condicio tra i concorrenti, essendo comuni a tutti, e la mancata pubblicazione della banca dati non incideva sulla conoscibilità dei quesiti effettivamente somministrati, unici elementi determinanti per l’esito del concorso. La genericità delle censure sulla validazione dei quiz da parte del Comitato tecnico-scientifico è stata ritenuta autoevidente.
Quanto alla soglia di ammissione, il TAR ha confermato la piena legittimità del criterio numerico rapportato ai posti messi a concorso. Tale modalità non contrasta con il principio meritocratico, perché nel numero dei candidati ammessi risultano ricompresi coloro che hanno conseguito i punteggi più elevati. La previsione delle due soglie, quella di attivazione della preselezione e quella di ammissione alla prova scritta, risponde a finalità differenti e rientra nella discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione.
La diversificazione delle soglie su base regionale è stata ritenuta conseguenza fisiologica dell’assetto normativo di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 165/2001, che presuppone distinte graduatorie regionali. La parità di trattamento va valutata all’interno di ciascuna graduatoria e il medesimo punteggio può legittimamente risultare sufficiente in una regione e non in un’altra. I candidati, conoscendo ex ante il numero dei posti disponibili per regione, scelgono consapevolmente la sede di partecipazione, con conseguente operatività del principio di autoresponsabilità.
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Nota della Redazione
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