Riedizione del potere dopo il giudicato e simultanea pendenza del giudizio di ottemperanza: inammissibilità per pregiudizialità necessaria (TAR Lazio n. 13920 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per pregiudizialità necessaria, il ricorso di annullamento proposto avverso gli atti adottati dalla pubblica amministrazione in sede di riedizione del potere conseguente a un giudicato di annullamento, qualora i medesimi atti siano già stati impugnati per nullità ex art. 21-septies legge n. 241/1990 con motivi aggiunti nell’ambito del giudizio di ottemperanza. L’accoglimento della domanda di nullità, infatti, si pone come titolo impeditivo o estintivo della pronuncia sulla domanda di annullamento. Il divieto di ne bis in idem si estende all’azione di ottemperanza, che presenta profili cognitori e dà luogo al c.d. giudicato a formazione progressiva. La proposizione simultanea di due giudizi innanzi a giudici di gradi diversi è quindi preclusa, dovendo la cognizione concentrarsi dinanzi al giudice dell’esecuzione.
Il Fatto
La gara d’appalto integrato per la progettazione esecutiva e i lavori di copertura della discarica di Malagrotta era stata aggiudicata al RTI controinteressato, ma la sentenza del Consiglio di Stato accoglieva parzialmente gli appelli, annullando l’aggiudicazione e l’approvazione della graduatoria, con declaratoria di illegittimità dell’attribuzione di punti a uno dei raggruppamenti.
A seguito della riedizione del potere, la commissione riformulava la graduatoria con verbale del 16.1.2026, reso noto in seduta pubblica il 23.3.2026. Le società ricorrenti, collocate al terzo posto, hanno impugnato tali atti dinanzi al TAR, contestando l’attuazione solo parziale del dictum. In parallelo, hanno proposto motivi aggiunti nel pendente giudizio di ottemperanza innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo la declaratoria di nullità dei medesimi verbali per violazione o elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalle amministrazioni resistenti e dal controinteressato, rilevando che i motivi aggiunti spiegati in ottemperanza avevano ad oggetto la nullità degli stessi atti impugnati in via di annullamento nel presente giudizio.
La decisione si fonda sul rapporto di pregiudizialità necessaria tra la domanda di nullità e quella di annullamento: il giudice dell’ottemperanza, quale giudice naturale dell’esecuzione della sentenza, è competente a conoscere delle questioni relative all’attuazione del giudicato, potendo dichiarare nulli gli atti adottati in sua violazione o elusione. L’accoglimento di tale domanda costituirebbe titolo impeditivo o estintivo rispetto alla cognizione del giudice di prime cure.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il divieto di ne bis in idem è estensibile all’azione di ottemperanza, che non è mera azione esecutiva ma presenta profili cognitori, integrando l’originario disposto della sentenza con il c.d. giudicato a formazione progressiva. Ha inoltre evidenziato come la giurisprudenza ammetta la riunione dei giudizi dinanzi al giudice dell’esecuzione, coerente con il principio di effettività della tutela.
Nel caso di specie, l’attività amministrativa oggetto dei verbali impugnati era espressamente finalizzata a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del Consiglio di Stato, come emergente dal tenore del verbale del 16.1.2026. La verifica della conformità dell’operato della commissione al vincolo conformativo è, pertanto, rimessa al giudice dell’ottemperanza, dinanzi al quale le ricorrenti avevano già proposto domanda di nullità.
Alla luce della pendenza del contenzioso, le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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