Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel ricorso sul payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 13891 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso i provvedimenti regionali che determinano la compartecipazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici al ripiano del superamento del tetto di spesa è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. quando la società ricorrente, versando la quota ridotta del 25% degli importi indicati nei provvedimenti impugnati, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, dichiari di non coltivare il giudizio. L’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, ancorché priva delle attestazioni delle amministrazioni regionali, è valutabile dal giudice come indice della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito.
Il Fatto
La società, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato il provvedimento con cui la Regione Abruzzo e le amministrazioni statali hanno definito i tetti di spesa regionali per il quadriennio 2015-2018, nonché le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario tramite il meccanismo del cosiddetto payback. Nel corso del giudizio sono intervenute plurime normative quali lo ius superveniens: l’art. 8 del D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023, che ha istituito un fondo e ridotto al 48% la quota dovuta dalle aziende che avessero rinunciato al contenzioso, e successivamente l’art. 7 del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha ridotto al 25% l’importo dovuto dalle imprese fornitrici.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo versato la quota del 25% del pagamento dovuto ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025.
Il Collegio ha rilevato che, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la normativa richiede la produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni dell’avvenuto versamento, che nella fattispecie mancano. Tuttavia, la richiesta della ricorrente è stata valutata come manifestazione di una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del merito del ricorso.
In udienza, il Collegio ha dato avviso a verbale ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., di ritenere di porre a fondamento della decisione la questione rilevata d’ufficio, ossia l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensando le spese del giudizio tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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