Estinzione dell’obbligazione di payback sui dispositivi medici e cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 13767 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2025, configura il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali come causa di estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018. L’integrale adempimento preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione e determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti di ripiano, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti ministeriali e regionali adottati in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78/2015, nonché dell’art. 18 del d.l. n. 115/2022, con i quali era stato accertato il superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018 e determinato l’onere di ripiano (c.d. payback) a suo carico nella misura di Euro 4.281,92, come da decreto della Regione Liguria impugnato. La società aveva dedotto l’illegittimità dei provvedimenti generali e della quota di ripiano specificamente imputata.
Nelle more del giudizio, il legislatore è intervenuto con l’art. 7 del d.l. n. 95/2025, introducendo una disciplina di definizione agevolata degli obblighi di ripiano per le annualità 2015-2018, subordinata al versamento della quota ridotta del 25% degli importi dovuti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto che la società ricorrente, con memoria depositata il 22 aprile 2026, aveva documentato l’avvenuto versamento in favore della Regione Liguria degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La norma richiamata, nel testo riportato in motivazione, stabilisce che per gli anni dal 2015 al 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
Il Collegio ha quindi verificato la sussistenza delle condizioni di legge, riscontrando il deposito in atti del decreto della Regione Liguria n. 8255 del 14.11.2025, attestante l’avvenuto pagamento da parte della società ricorrente dell’importo dovuto in misura ridotta.
In considerazione di tali elementi, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, non sussistendo più alcuna controversia attuale tra le parti. La natura delle sopravvenienze normative e la peculiarità della definizione della lite hanno inoltre integrato i giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti.
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Nota della Redazione
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